Veneto – Legge regionale 3 agosto 2001, n.16

  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 01/08/2001
Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

La Regione del Veneto e le province promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi: a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all’articolo 2; b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale; c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili; d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili da inserire al lavoro; e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale.

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