- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 8
- Data fonte: 02/02/1990
Thesaurus: Formazione, Lavoro
Abstract:
La regione allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro e di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l’informazione e l’orientamento al lavoro, svolge attivita di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l’occupazione con misure di politica attiva del lavoro.
Titolo I – programmazione degli interventi
Art. 1 – Oggetto e finalita’.
1 .
La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall’articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell’ambito delle proprie competenze, in armonia con la Legge Statale n. 845 del 1978, con il programma regionale di sviluppo, con gli indirizzi della comunita’ economica europea e con gli interventi dello stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l’informazione e l’orientamento al lavoro, svolge attivita’ di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l’occupazione con misure di politica attiva del lavoro.
2 .
Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l’occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunita’ regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l’accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.
3 .
Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalita’ previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.
4 .
Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione continua e ricorrente.
5 .
Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalita’ ordinaria la valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi.
Art. 2 – Programma triennale.
1 .
La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione.
2 .
3 .
Il programma triennale e’ presentato dalla Giunta regionale all’approvazione del Consiglio Regionale, previo parere della commissione regionale per l’impiego.
4 .
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, attua il programma triennnale attraverso la predisposizione di piani annuali all’interno dei quali puo’ prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.
5 .
Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati di quello precedente.
6 .
Il programma triennale mantiene validita’ sino all’approvazione del programma triennale successivo.
Art. 3 – Gabinetto economico.
1 .
Allo scopo di coordinare gli interventi di cui all’articolo 1 e di curarne la congruita’ con il programma regionale di sviluppo, e’ istituito, all’interno della Giunta regionale, ferme restando le attribuzioni proprie di essa, un comitato interassessorile per il coordinamento delle politiche formative ed occupazionali, denominato gabinetto economico.
2 .
Esso e’ presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed e’ composto dagli assessori ai quali sono affidate le materie bilancio e programmazione, formazione professionale, lavoro. Il presidente puo’ delegare uno degli assessori a presiedere il gabinetto economico.
3 .
Partecipano alle riunioni del gabinetto economico gli assessori regionali di volta in volta interessati.
4 .
Al gabinetto economico spetta:
5 .
L’indirizzo unitario nell’espletamento dell’attivita’ amministrativa del gabinetto economico e’ assicurato da una commissione composta dal segretario generale alla programmazione, o da un suo sostituto, dal segretario regionale alle attivita’ formative, dal segretario regionale per le attivita’ produttive e al lavoro – settori secondario e terziario -, fatte salve le competenze della Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8.
6 .
Il gabinetto s’avvale, nell’esercizio delle sue funzioni, della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto da un numero non superiore a 7 esperti nominati dalla Giunta regionale.
7 .
Il comitato tecnico scientifico e’ presieduto dal presidente del gabinetto economico o da un suo delegato e dura in carica per un triennio.
8 .
Ai componenti spettano le indennita’ e il rimborso spese previsti dall’articolo 5 della Legge regionale 3 agosto 1978 n. 40 e successive integrazioni e modificazioni.
9 .
Le funzioni di segreteria per la commissione e per il comitato sono svolte dal servizio di programmazione e valutazione di cui al successivo articolo 4.
Art. 4 – Servizio di programmazione e valutazione.
1 .
Al servizio di programmazione e valutazione per le politiche formative, istituito all’interno del dipartimento per il coordinamento delle attivita’ formative, spetta predisporre gli elementi utili:
Art. 5 – Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalita’.
1 .
L’osservatorio regionale del mercato del lavoro e della professionalita’ e’ un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli enti pubblici e privati ed ha lo scopo di fornire il supporto conoscitivo necessario per l’attivita’ prevista dagli articoli precedenti.
2 .
All’osservatorio sono attribuite le seguenti funzioni:
3 .
Per lo svolgimento delle attivita’ dell’osservatorio, la Regione stipula una convenzione con il Ministero del lavoro, con riferimento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4 .
L’osservatorio e’ un servizio operante all’interno del dipartimento piani e programmi. Esso opera sulla base dei programmi indicati dal gabinetto economico ed e’ diretto da un dirigente regionale.
Titolo II – l’ordinamento del sistema della formazione professionale
Art. 6 – Oggetto e finalita’.
1 .
Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalita’ e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell’apprendimento individualizzato.
2 .
Le azioni formative devono tener conto della complessita’ dei sistemi produttivi, dell’evoluzione tecnologica ed organizzativa, del l’esigenza di mobilita’ lavorativa, e devono essere aperte alle possibilita’ di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell’intero arco della vita attiva.
3 .
Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.
4 .
I requisiti e le modalita’ per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.
5 .
Allo scopo di realizzare l’effettiva parita’ nell’accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell’occupazione femminile.
Art. 7 – Tipologia delle azioni formative.
1 .
Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell’ambito della seguente tipologia:
Art. 8 – Progettazione dell’azione formativa.
1 .
Ciascuna azione formativa, IV i comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l’elaborazione di un apposito progetto che indichi: art. 9
Art. 9 – Attuazione delle azioni formative.
1 .
Le azioni formative sono attuate:
Art. 10 – Centri di formazione professionale.
1 .
I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all’articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all’articolo 7.
2 .
Nell’ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell’offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.
3 .
I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.
4 .
La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresi’ i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate dai centri stessi.
5 .
I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6 .
La Regione con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.
Art. 11 – Attivita’ convenzionate con gli enti.
1 .
Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione puo’ convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:
2 .
Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attivita’, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l’effettuazione di una o piu’ azioni formative, nelle quali:
3 .
La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilita’ di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attivita’ previste dall’articolo 7.
4 .
E’ criterio di preferenza nell’attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilita’ di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attivita’ e dei compiti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2.
4 bis.
La Giunta regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, puo’ avvalersi di societa’ di revisione iscritte all’albo speciale istituito presso la consob.
4 ter.
La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalita’ per la determinazione dell’onere di cui al comma 4 bis.
Art. 12 – Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.
1 .
Il sistema di formazione professionale e’ organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall’evoluzione degli orientamenti comunitari.
2 .
La Regione promuove l’integrazione di spazi, risorse e modalita’ di erogazione dell’offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuita’ e qualita’ ai percorsi personali di formazione.
3 .
A tale scopo, la Giunta regionale: art. 13
Art. 13 – Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.
1 .
La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le asociazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
2 .
Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all’articolo 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione e di assunzione conseguenti.
3 .
Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all’articolo 11.
4 .
La convenzione stabilisce le modalita’ per l’accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.
5 .
Alla convenzione puo’ partecipare la commissione regionale per l’impiego ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6 .
Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell’amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell’ambito regionale, si applicano oltre a quanto gia’ previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’unitarieta’ del quadro programmatorio e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni.
Art. 14 – Formazione professionale degli apprendisti.
1 .
Al fine di una corretta valorizzazione dell’apprendistato, nell’ambito del programma triennale, la Regione promuove particolari azioni formative fondate sull’alternanza-integrazione fra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i centri di formazione professionale della Regione o gli enti ed organismi di cui all’articolo 11.
Art. 15 – Interventi a favore di soggetti svantaggiati.
1 .
La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.
2 .
Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d’intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanita’.
3 .
I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai sensi dell’articolo 21, e sono attuati:
Art. 16 – Convenzioni e consorzi per attivita’ particolari.
1 .
Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro che intraprendono un’attivita’ di imprenditoria, o finalizzati all’acquisizione di capacita’ manageriali o di professionalita’ orientate all’innovazione, la Giunta regionale puo’ stipulare convenzioni con universita’, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese, imprese e loro consorzi.
Art. 17 – Centri polo.
1 .
Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una piu’ adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale puo’ promuovere la Costituzione di centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell’innovazione tecnologica e produttiva e dell’evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificita’.
2 .
L’azione dei centri polo deve essere coordinata con l’attivita’ dei centri formativi pubblici e privati.
Art. 18 – Accertamento della professionalita’.
1 .
Le attivita’ formative ordinate all’acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2 .
Il passaggio da una fase all’altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3 .
La mobilita’ da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, puo’ avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4 .
Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinnanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative dei prestatori d’opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai consolati Provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appertenenza.
5 .
La commissione e’ presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal dipartimento per i servizi formativi.
6 .
Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7 .
Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del dipartimento per i servizi formativi.
8 .
Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9 .
Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, e’ ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.
10.
A scopo documentativo e’ rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate: art. 19
Art. 19 – Attivita’ libere di formazione professionale.
1 .
La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, puo’ riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell’ambito regionale, purche’:
2 .
Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all’istituzione promotrice degli stessi.
3 .
Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell’iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro.
4 .
Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
5 .
Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non da’ diritto ad alcun contributo da parte della Regione
Titolo III – informazione e orientamento al lavoro.
Art. 20 – Oggetto e finalita’.
1 .
La Regione promuove attivita’ di informazione e orientamento al lavoro rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitare:
2 .
Per lo svolgimento delle attivita’ di cui sopra, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e con altri enti e organismi professionalmente idonei o avvalersi dei propri centri di formazione professionale.
3 .
Le attivita’ di informazione e orientamento al lavoro all’interno del sistema scolastico sono realizzate d’intesa con le competenti autorita’ scolastiche.
Art. 21
1 .
Il dipartimento per il diritto allo studio, di cui all’articolo 12 della Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8, assume la denominazione di “dipartimento per l’informazione e l’orientamento al lavoro e per il diritto allo studio”.
2 .
Detto dipartimento, incardinato nella segreteria regionale per la cultura, l’istruzione e le attivita’ formative, realizza, oltre ai compiti gia’ definiti per il dipartimento per il diritto allo studio, anche le attivita’ di cui al precedente articolo.
3 .
4 .
Lo svolgimento di ogni altra attivita’ di informazione e orientamento al lavoro, IV i compresa la diffusione di informazioni mediante mezzi di comunicazione di massa.
Art. 22 – Cicli brevi di orientamento.
1 .
Nei casi di forme gravi di demotivazione al lavoro e allo studio, di disorientamento o di emarginazione, la Giunta regionale puo’ organizzare cicli brevi di orientamento e formazione professionale, sia in vista di una scelta dei percorsi formativi e degli eventuali rientri scolastici, sia per l’acquisizione di competenze ed abilita’ professionali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.
Titolo IV – interventi regionali di politica del lavoro e di promozione dell’occupazione.
Art. 23 – Sostegno all’occupazione.
1 .
2 .
Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all’art. 2.
3 .
La tipologia degli interventi e’ determinata nell’ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.
Art. 24 – Interventi urgenti.
1 .
La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, puo’ adottare interventi di politica del lavoro di cui all’articolo 23, comma 1, purche’ urgenti e di breve durata.
Art. 25 – Rapporti con l’agenzia regionale per l’impiego.
1 .
Al fine di perseguire gli obiettivi di politica del lavoro e per armonizzare i propri interventi con quelli dello stato, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con l’agenzia regionale dell’impiego di cui all’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2 .
In particolare, la Regione collabora con detta agenzia relativamente alle proposte ed ai programmi di politica del lavoro formulati ai sensi dell’articolo 24, lettera d) della legge citata, a mezzo del centro regionale per le politiche del lavoro di cui al successivo articolo 26.
Art. 26 – Centro regionale per le politiche del lavoro.
1 .
Il centro per la promozione dell’occupazione istituito ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6 maggio 1985 n. 51 assume la denominazione di “centro regionale per le politiche del lavoro”.
2 .
Il centro regionale per le politiche del lavoro e’ una unita’ organizzativa operante nell’ambito della segreteria regionale per le attivita’ produttive dei settori secondario e terziario, la quale esercita il coordinamento tecnico, assicurando la rispondenza dell’attivita’ del centro alla programmazione regionale.
3 .
Il centro svolge le seguenti funzioni:
4 .
Per l’espletamento dei propri compiti il centro si avvale dell’osservatorio e del personale gia’ previsto dall’articolo 8 della Legge regionale 6 maggio 1985 n. 51. Il numero degli esperti e’ elevato a cinque unita’.
5 .
Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali all’attuazione degli interventi di politica del lavoro il centro e’ affiancato da un comitato con funzioni consultive e di indirizzo. Il comitato e’ composto da:
Art. 27 – Fondo per l’occupazione.
1 .
Allo scopo di assicurare i finanziamenti agli interventi di politica del lavoro previsti dal programma triennale, e’ istituito nel bilancio della Regione un nuovo capitolo di spesa denominato: “fondo per la promozione dell’occupazione”. In esso confluiscono gli stanziamenti corrispondenti agli interventi regionali previsti dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51, nonche’ dal titolo II della Legge regionale 6 marzo 1984, n. 9.
2 .
Il fondo di cui all’articolo 7 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di “fondo straordinario per la promozione economica”.
Art. 28 – Norma transitoria.
1 .
Nell’ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il personale, nonche’ gli aspetti edilizi e le attrezzature.
2 .
In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione esaminera’ l’opportunita’ della Costituzione di una societa’ a partecipazione regionale per la gestione dei centri polo di cui all’art. 17.
Art. 29 – Norma finanziaria.
1 .
All’onere presunto di lire 86.700 milioni per l’anno 1990, derivante dall’attuazione della presente legge, relativamenete all’attivita’ di formazione, si provvede con i fondi stanziati nei capitoli 72040-72041-72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990.
2 .
Per gli esercizi finanziari successivi al 1990, lo stanziamento dei corrispondenti capitoli verra’ determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 32 della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con la Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
Art. 30 – Norma finale.
1 .
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.
Art. 31 – Abrogazioni.
1 .
La Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e’ abrogata fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il piano di formazione 1989-1990.
2 .
Sono altresi’ abrogati i commi secondo, terzo e quinto dell’articolo 8 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.