- Emanante: Conferenza Stato-Regioni
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 24/01/2001
Thesaurus: Mercato del lavoro
Abstract:
Le presenti linee guida seguono “l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni” dei 16 dicembre 1999, relativo all’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, e costituiscono un ulteriore strumento di accompagnamento al processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Per la definizione delle azioni da avviare per il raggiungimento di un sistema efficiente ed efficace di servizi all’impiego, viene precisato l’insieme di funzioni e di obiettivi dei servizi stessi. I servizi all’impiego, oltre alle prestazioni di base (accoglienza e gestione delle procedure amministrative), hanno come finalita’:
A) la facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
B) la prevenzione dei fenomeni di disoccupazione;
C) l’allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, in particolare attraverso una maggiore partecipazione della manodopera femminile e di altri segmenti sotto rappresentati nel mercato del lavoro.
Le strutture territoriali, che costituiscono le articolazioni operative dei sistema decentrato dei servizi all’impiego, cosi’ come individuate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 469/1997, devono essere in grado di fornire i servizi corrispondenti, sulla base delle scelte di indirizzo espresse ai diversi livelli di strategia d’intervento (nazionale, regionale, provinciale, locale) e considerando le caratteristiche specifiche dei mercati del lavoro locali.
Le presenti linee guida seguono “l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni” dei 16 dicembre 1999, relativo all’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, e costituiscono un ulteriore strumento di accompagnamento al processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Per la definizione delle azioni da avviare per il raggiungimento di un sistema efficiente ed efficace di servizi all’impiego, viene precisato l’insieme di funzioni e di obiettivi dei servizi stessi. I servizi all’impiego, oltre alle prestazioni di base (accoglienza e gestione delle procedure amministrative), hanno come finalita’:
A) la facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
B) la prevenzione dei fenomeni di disoccupazione;
C) l’allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, in particolare attraverso una maggiore partecipazione della manodopera femminile e di altri segmenti sotto rappresentati nel mercato del lavoro.
Le strutture territoriali, che costituiscono le articolazioni operative dei sistema decentrato dei servizi all’impiego, cosi’ come individuate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 469/1997, devono essere in grado di fornire i servizi corrispondenti, sulla base delle scelte di indirizzo espresse ai diversi livelli di strategia d’intervento (nazionale, regionale, provinciale, locale) e considerando le caratteristiche specifiche dei mercati del lavoro locali.