Accordo 26 ottobre 2000

  • Emanante: Conferenza Stato-Regioni
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 19
  • Data fonte: 24/01/2001
Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunita' montane sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalita' dei servizi all'impiego

Thesaurus: Mercato del lavoro

Abstract:

Le   presenti   linee  guida  seguono  “l’Accordo  sancito  dalla Conferenza  Unificata  Stato-Regioni”  dei 16 dicembre 1999, relativo all’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici  per  l’impiego,  e  costituiscono un ulteriore strumento di accompagnamento  al processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Per  la definizione delle azioni da avviare per il raggiungimento di  un sistema efficiente ed efficace di servizi all’impiego, viene precisato  l’insieme di funzioni e di obiettivi dei servizi   stessi.  I   servizi   all’impiego,   oltre   alle prestazioni  di  base (accoglienza  e  gestione delle procedure amministrative), hanno come finalita’:

  A)  la  facilitazione  dell’incontro  tra domanda ed offerta di lavoro;

   B) la prevenzione dei fenomeni di disoccupazione;

   C)  l’allargamento  della partecipazione al mercato del lavoro, in   particolare   attraverso   una maggiore   partecipazione   della manodopera  femminile  e  di  altri  segmenti sotto rappresentati nel mercato del lavoro.

Le  strutture  territoriali,  che  costituiscono le articolazioni operative  dei sistema decentrato dei servizi all’impiego, cosi’ come individuate  dall’articolo  4  del  decreto  legislativo n. 469/1997, devono  essere  in  grado  di fornire i servizi corrispondenti, sulla base  delle  scelte  di  indirizzo  espresse  ai  diversi  livelli di strategia  d’intervento (nazionale, regionale, provinciale, locale) e considerando  le  caratteristiche  specifiche  dei mercati del lavoro locali. 

Le   presenti   linee  guida  seguono  “l’Accordo  sancito  dalla Conferenza  Unificata  Stato-Regioni”  dei 16 dicembre 1999, relativo all’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici  per  l’impiego,  e  costituiscono un ulteriore strumento di accompagnamento  al processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Per  la definizione delle azioni da avviare per il raggiungimento di  un sistema efficiente ed efficace di servizi all’impiego, viene precisato  l’insieme di funzioni e di obiettivi dei servizi   stessi.  I   servizi   all’impiego,   oltre   alle prestazioni  di  base (accoglienza  e  gestione delle procedure amministrative), hanno come finalita’:

  A)  la  facilitazione  dell’incontro  tra domanda ed offerta di lavoro;

   B) la prevenzione dei fenomeni di disoccupazione;

   C)  l’allargamento  della partecipazione al mercato del lavoro, in   particolare   attraverso   una maggiore   partecipazione   della manodopera  femminile  e  di  altri  segmenti sotto rappresentati nel mercato del lavoro.

Le  strutture  territoriali,  che  costituiscono le articolazioni operative  dei sistema decentrato dei servizi all’impiego, cosi’ come individuate  dall’articolo  4  del  decreto  legislativo n. 469/1997, devono  essere  in  grado  di fornire i servizi corrispondenti, sulla base  delle  scelte  di  indirizzo  espresse  ai  diversi  livelli di strategia  d’intervento (nazionale, regionale, provinciale, locale) e considerando  le  caratteristiche  specifiche  dei mercati del lavoro locali.

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