Accordo 3 dicembre 2001

  • Emanante: 2
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 258
  • Data fonte: 03/12/2001
Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto scuola.

Thesaurus: Telelavoro, Lavoro

Abstract:

Il presente accordo, disciplina in via sperimentale l’applicazione del telelavoro al personale appartenente ai vertici amministrativi delle istituzioni scolastiche, nel rispetto del contratti nazionale del 23-3-2000. con tale forma di lavoro flessibile si realizza una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa come forma di telelavoro domiciliare, che comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso il domicilio del dipendente, o comunque, sotto forma di lavoro a distanza in centri satellite.

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull’ipotesi di accordo relativa alla disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola, nonche’ della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilita’ dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra:

 

l’ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:

 

CGIL firmato…………………………..

 

CISL firmato……………………………

 

UIL firmato……………………………..

 

CONFSAL firmato……………………..

 

e delle Organizzazioni Sindacali:

 

CGIL/SNS firmato……………………………..

 

CISL/Scuola firmato…………………………….

 

UIL/Scuola firmato………………………………

 

CONFSAL//SNALS firmato………………………

 

GILDA/UNAMS firmato…………………………

 

Al termine le parti sottoscrivono l’allegato Accordo Accordo per la disciplina sperimentale del Telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola.

Art. 1 – Disciplina sperimentale del telelavoro

1.

Il presente Accordo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, delle istituzioni scolastiche nell’ambito e con le modalita’ stabilite dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art.4 del CCNQ 23-3-2000.

2.

Le relazioni sindacali relative al presente accordo sono quelle previste dall’art.6 del CCNL 26-5-1999 e dall’art.3 del CCNL 15-3-2001.

3.

Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:

  • telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attivita’ lavorativa dal domicilio del dipendente;
  • altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente e’ assegnato.
  • 4.

    La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, puo’ essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entita’ dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.

    5.

    Le istituzioni scolastiche presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro che potranno essere approvati purche’ i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

    Art. 2 – Orario di lavoro

    1.

    L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attivita’ da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere messo a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell’ambito dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e’ unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive ne’ permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.

    2.

    Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 c. 1, ultimo periodo dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.

    Art. 3 – Formazione

    1.

    L’ Amministrazione centrale definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificita’ e di attualita’ nell’ambito di quelle espressamente indicate dall’art. 5 commi 5 e 6 dell’accordo quadro del 23/3/2000; utilizza a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.

    2.

    Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

    Art. 4 – Copertura assicurativa

    Le Istituzioni, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: – danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; – danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature; La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneita’ dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attivita’ e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalita’ di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, e’ inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonche’ al rappresentante per la sicurezza.

    Art. 5 – Criteri operativi

    1.

    La disciplina prevista dal presente Accordo mira ad introdurre elementi di flessibilita’ nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale ed un possibile incremento della produttivita’ e miglioramento dei servizi. Si dovra’ verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l’introduzione del telelavoro comporti incrementi di produttivita’ e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede di lavoro, oltreche’ di benefici sociali e esternalita’ positive, nonche’ di miglioramento di qualita’ della vita, specie nei grandi centri urbani. Si dovra’ prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione da un lato, di tutte le spese e, dall’altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore produttivita’ e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilita’ economica- finanziaria complessiva.

    Art. 6 – Norma finale

    1.

    Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/3/2000.