ANAC – Regolamento 2 ottobre 2019

  • Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 262
  • Data fonte: 08/11/2019
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Abstract:

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il presente Regolamento disciplina il procedimento di annotazione e aggiornamento delle informazioni da parte di stazioni appaltanti, OE (Operatori Economici) e delle SOA (Società Organismi di Attestazione) in particolare:

  1. la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorità;
  2. il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
  3. l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Il Caellario informatico è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità  (A, B e C):

A – accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa alle imprese esecutrici di lavori pubblici
B – accesso riservato alle stazioni appaltanti e alle Soa. Gli operatori economici possono accedere, mediante l’utilizzo del CIG (Codice identificativo gara)
C – accesso riservato all’Anac e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo

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Regolamento 2 ottobre 2019