Circolare 21 giugno 2001, n. 64

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 150
  • Data fonte: 30/06/2001
Direttiva interpretativa circa l'art. 16, comma 1, legge n.196 del 24 giugno 1997,laddove dispone in ordine ai limiti di età per gli apprendisti nelle zone incluse negli obiettivi 1 e 2 del regolamento sui fondi strutturali.

Thesaurus: Apprendistato

Abstract:

Ai sensi dell’art.16 della legge n.196/97 possono assumersi come apprendisti i giovani di eta compresa tra i 16 e i 24 anni, elevati a 26 nelle aree incluse negli obiettivi 1 e 2 del regolamento sui fondi strutturali. nonostante la modifica delle aree dell’obiettivo 2, operata dal regolamento ce n.1260/99 l’articolo 16 va interpretato nel senso di consentire l’elevazione di eta anche nelle suddette aree modificate.

L’art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, nel comma 1, dispone che “Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita’, con contratto di apprendistato, i giovani di eta’ non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree cui gli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni”. Come e’ noto, il regolamento comunitario espressamente richiamato in tale disposizione non e’ applicabile nella programmazione 2000-2006 di Fondo sociale europeo, vigendo, al riguardo, il regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999. Tale regolamento comunitario ha modificato le aree dell’obiettivo 2. Ad avviso di questo Ufficio, nonostante il tenore letterale apparente dell’art. 16, legge n. 196/1997, la norma deve essere interpretata nel senso di consentire l’accesso a rapporti di apprendistato anche da parte di giovani di eta’ non superiore a 26 anni nelle regioni di cui all’obiettivo 2, come definite dal Consiglio U.E. nell’ultimo regolamento sui fondi strutturali n. 1260/99. A favore di questa interpretazione milita la circostanza che la disposizione in oggetti rinvii – oltreche’ al precedente regolamento comunitario n. 2081/93 – anche a “successive modificazioni”. Benche’ il regolamento n. 1260/99 non possa considerarsi, in senso tecnico, una modifica di quello precedente – avendo il Consiglio dell’Unione europea sostituito, del tutto, il precedente regolamento generale, con effetto dalla vigente programmazione – e’ indubbio che l’intento del legislatore, espresso mediante la formulazione della norma statale in oggetto fosse quello di stabilire un rinvio c.d. mobile alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, come definite dalla piu’ recente normazione emanata dal competente organo comunitario. Presumibilmente, il rinvio espresso al regolamento n. 2081/93 e’ dovuto alla circostanza che sinora – di regola – il regolamento generale sui fondi strutturali e’ stato parzialmente modificato, da parte del Consiglio dell’Unione europea, nel corso del tempo, in relazione alle esigenze progressivamente emerse, anziche’ – come e’ avvenuto, da ultimo, con il regolamento n. 1260/99 – essere, del tutto, sostituito.