Circolare 23 febbraio 2001, n.9001

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 54
  • Data fonte: 06/03/2001
Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al "settore industria" nelle aree depresse del Paese..

Thesaurus: Mercato del lavoro, Imprese, Lavoro

Abstract:

La circolare del 14 luglio 2000 e esplicativa dei decreti sulle modalita e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita produttive ai sensi della legge 488/1992. con la presente circolare sono apportate modifiche al citato provvedimento valide per le domande a partire dal bando 2001. per le spese ammissibili viene aggiunto un allegato 7-bis, esso riguarda la dichiarazione dell’impresa relativa ad immobili da acquistare o acquisire in locazione finanziaria nell’ambito del programma di investimenti da agevolare.

Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All’A.B.I. All’Ass.I.Lea. All’Ass.I.Re.Me. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

 

Nella circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 122 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, sono apportate le seguenti modifiche valide con riferimento alle domande a partire dal bando del 2001:

 

1) alla fine del punto 3.9 e’ aggiunto il seguente periodo: “Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’allegato n. 7-bis facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 12 dell’allegato n. 11).”;

 

2) nel punto 5.9, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Con riferimento all’eventuale subentro nella titolarita’ della domanda, fermo restando l’obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa, la possibilita’ di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarita’ della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.

 

3) nell’allegato n. 7, alla fine del punto vi) e’ aggiunto il seguente periodo: “a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all’allegato n. 7-bis”;

 

4) nell’allegato n. 7, il punto xvii) e’ sostituito dal seguente: “xvii) le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprieta’ di uno o piu’ soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all’allegato n. 7-bis”;

 

5) dopo l’allegato n. 7 e’ inserito il n. 7-bis come da allegato A alla presente circolare;

 

6) nell’allegato n. 12 “Istruzioni per la compilazione della scheda tecnica”, al punto B10, “Opere murarie e assimilabili”, il secondo “Attenzione” e’ sostituito dal seguente: “Attenzione: E’ consentito l’acquisto di suolo e/o immobili gia’ di proprieta’ di uno o piu’ soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, solo in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. Tali limitazioni si applicano anche alle spese relative all’acquisto di programmi informatici e di brevetti incluse nel capitolo dei macchinari, impianti e attrezzature. La spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente e gia’ agevolato e’ ammissibile purche’ siano gia’ trascorsi, alla data di presentazione del modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l’amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.”;

 

7) l’allegato n. 27 e’ sostituito da quello riportato nell’allegato B alla presente circolare.