Circolare 5 gennaio 2001, n. 3

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 20/01/2001
Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2001/2002. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2000/2001.

Thesaurus: Istruzione, Educazione

Ai direttori degli uffici scolastici regionali di Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana Ai provveditori agli studi Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento Al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana All’intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca All’intendente scolastico per la scuola in lingua ladina Al sovrintendente agli studi per la regione Valle d’Aosta e, per conoscenza: Ai presidenti delle regioni Ai presidenti delle province Ai sindaci dei comuni

 

Come e’ noto alle SS.LL., le iscrizioni alle classi non costituiscono soltanto un adempimento di tipo burocratico o formale, ma configurano un impegno particolarmente importante e delicato per alunni e famiglie, richiedendo valutazioni e scelte meditate e consapevoli, che possono rivelarsi fondamentali sia nell’ambito dei percorsi scolastici e formativi sia ai fini del successivo inserimento nella vita attiva e produttiva. Con riferimento, poi, all’anno scolastico 2001/2002, le iscrizioni acquistano ulteriore significato e rilievo alla luce dell’ampio processo di riforme in atto, tra le quali meritano menzione l’autonomia, l’innalzamento dell’obbligo scolastico, l’introduzione dell’obbligo formativo sino ai 18 anni, il riordino dei cicli. Nella considerazione che il complessivo disegno di revisione e di adeguamento del sistema scolastico e formativo si traduce, sul piano dell’attuazione, in un quadro di interventi assai articolato e diversificato, come prova il fatto che talune riforme sono gia’ andate a regime, altre sono in corso di attuazione, altre ancora sono in via di graduale definizione, si impone, da parte delle SS.LL. e dei capi d’Istituto delle istituzioni scolastiche, un’accorta e adeguata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Con l’occasione, vale evidenziare che, con l’entrata in vigore dell’autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e, nel rispetto della legislazione vigente, disciplinano anche la materia delle iscrizioni (art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999). Le iscrizioni assumono specifica valenza anche in funzione delle nuove opportunita’ connesse all’innalzamento dell’obbligo scolastico e alla istituzione dell’obbligo formativo sino ai 18 anni, ai sensi rispettivamente della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare, l’obbligo formativo, offrendo ai giovani nuovi percorsi e opportunita’, quali la formazione professionale, l’apprendistato e l’accesso al sistema integrato, con possibilita’ di uscite e rientri da e per l’istruzione, amplia in maniera significativa anche l’area di applicazione delle iscrizioni, esigendo mirate collaborazioni tra i soggetti e le istituzioni interessate e richiedendo tutta una serie di adempimenti sul piano operativo dei quali si fara’ di seguito menzione. La riforma contenuta nella legge 10 febbraio 2000, n. 30, sul riordino dei cicli e le successive risoluzioni parlamentari sul programma quinquennale governativo di attuazione della legge hanno introdotto aspetti innovativi che e’ necessario chiarire, con riferimento alle iscrizioni. In primo luogo la riforma interessera’, a partire dal prossimo anno scolastico 2001-2002, le prime due classi della scuola di base. Tali classi rientrano nell’obbligo scolastico e l’iscrizione ad esse non comporta scelte differenziate da parte delle famiglie; per questo motivo le iscrizioni avverranno secondo le ordinarie modalita’ che sono piu’ avanti riportate. Opportune indicazioni di massima sul curricolo della scuola di base, ed in particolare per i primi due anni, verranno fornite al piu’ presto possibile alle scuole che le elaboreranno nell’ambito del loro piano dell’offerta formativa. Sara’ cura delle singole istituzioni scolastiche garantire una adeguata e tempestiva opera di informazione alle famiglie. Per quanto riguarda i tempi e le modalita’ di attuazione della legge relativi al ciclo della scuola secondaria superiore, le risoluzioni parlamentari impegnano il Governo per l’anno scolastico 2001-2002 ad iniziare: “a) confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, relativo all’autonomia; b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei poteri dell’autonomia didattica ed organizzativa che permette la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo quanto previsto dall’art. 2 del citato decreto ministeriale n. 234/2000, possano, senza incidere comunque sulle finalita’ formative degli indirizzi: modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite. Le riduzioni dell’orario settimanale non dovranno in ogni caso comportare una minore dotazione di personale e le ore di servizio, eventualmente eccedenti, andranno utilizzate ai fine della realizzazione del piano dell’offerta formativa; adottare, in coerenza con gli indirizzi funzionanti in ciascun istituto i programmi di studio avviati nell’anno scolastico 1997-1998 ai fini delle sperimentazioni dell’autonomia didattica e organizzativa nei primi due anni della scuola secondaria superiore; c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell’anno scolastico 2002-2003.”. Anche in questo caso le singole istituzioni scolastiche – nella misura in cui, nell’ambito dei propri piani dell’offerta formativa, intendano avvalersi dei nuovi strumenti di flessibilita’ indicati dal Parlamento – garantiranno una adeguata e tempestiva opera di informazione alle famiglie. L’Amministrazione, dal canto suo, recepira’ tali impegni in un formale provvedimento regolamentare che verra’ tempestivamente comunicato non appena perfezionato. Per esigenze di carattere sistematico e per completezza di quadro di riferimenti, si richiamano le seguenti fonti normative: in materia di obbligo formativo: art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell’obbligo di frequenza di attivita’ formative fino ai 18 anni; decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1994, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza delle attivita’ formative; l’accordo sancito dalla conferenza unificata il 2 marzo 2000, con il quale sono stati disciplinati i compiti e le funzioni delle regioni e degli enti locali; in materia di obbligo scolastico: legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante “disposizioni urgenti per l’elevarnento dell’obbligo di istruzione”; il decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, recante norme per l’attuazione dell’art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione; la circolare prot. n. 3153 del 16 settembre 1999, avente ad oggetto “iniziative per l’attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 – elevamento dell’obbligo di istruzione”. decreto ministeriale 6 agosto 1999, concernente “riconduzione a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 – art. 11, comma 9”. Vale, infine, richiamare il decreto del Ministero dell’universita’ 13 ottobre 2000, in materia di preiscrizioni universitarie, sottolineando ancora lo stretto legame esistente fra scuola, universita’, formazione professionale e lavoro e i contenuti della C.M. n. 358 del 12 agosto 1998 relativa al progetto sperimentale nazionale “orientamento formativo nella scuola media”. Premesso quanto sopra, si indicano, di seguito, i termini di iscrizione alle classi per l’anno scolastico 2001-2002 e quelli di ammissione agli esami per l’anno scolastico 2000-2001. Iscrizioni alle classi per l’anno scolastico 2001-2002. 25 gennaio 2001, per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alle classi iniziali della scuola di base di cui alla citata legge n. 30/2000 e degli istituti di istruzione media e secondaria superiore. Nell’ambito degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, non e’ richiesta’ domanda di iscrizione alla prima classe della scuola media da parte degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta elementare.

 

Per quel che concerne in particolare l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo, si impartiscono le seguenti indicazioni e istruzioni:

 

1) obbligo scolastico.

 

Perche’ le autorita’ scolastiche – capi d’istituto, rispettivamente, della scuola media e della scuola secondaria superiore – possano verificare se vi e’ stato adempimento dell’obbligo e adottare i conseguenti provvedimenti di competenza, vanno osservate, per l’iscrizione alla prima classe degli istituti d’istruzione secondaria superiore, le procedure di seguito indicate. Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate al capo d’istituto dell’istituto superiore statale, paritario, pareggiato o legalmente riconosciuto prescelto, vanno presentate al capo d’istituto della scuola media frequentata, il quale provvede immediatamente a trasmetterle ai capi degli Istituti di istruzione secondaria superiore prescelti. Questi ultimi, dal canto loro, all’inizio dell’anno scolastico, seguiranno le situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare l’assolvimento o meno dell’obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative piu’ idonee da assumere, anche con la collaborazione degli enti locali. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all’istituto secondario superiore, spettera’ – all’inizio dell’anno scolastico – al capo d’istituto della scuola media competente l’accertamento delle relative cause, al fine dell’attivazione degli interventi necessari (segnalazione ai responsabili degli uffici scolastici territoriali e ai competenti enti locali). I capi d’istituto di scuola media sono tenuti all’incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualita’ di candidati privatisti, i quali, dal canto loro, se soggetti all’obbligo scolastico nell’anno 2001/2002, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore. I genitori o chi esercita la potesta’, che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato, secondo le norme vigenti (cfr. decreto legislativo n. 297/1994, art. 111) devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d’istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale obbligo si intende riferito anche in caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie. La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore. Circa la verifica dell’adempimento dell’obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare n. 400 del 31 dicembre 1991. Il termine del 25 gennaio deve intendersi riferito anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai provveditori agli studi e dai capi d’istituto delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente dal 27 gennaio al 1o febbraio. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine e’ fissato al 9 febbraio 2001.

 

2) obbligo formativo.

 

Come indicato nella nota ministeriale prot. n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000, entro quindici giorni dal termine del 25 gennaio le istituzioni scolastiche rilevano e comunicano ai competenti servizi per l’impiego, per gli adempimenti di loro competenza, le scelte effettuate da tutti gli studenti per l’anno successivo unitamente ai nominativi di coloro che non hanno formulato alcuna scelta. Pertanto, mentre si conferma che una domanda rituale e’ prescritta solo per l’iscrizione alla prima classe di scuola secondaria superiore, devono, comunque, essere rilevate le scelte degli studenti soggetti all’obbligo formativo di proseguire nel sistema di istruzione scolastica o nel sistema della formazione professionale o nell’esercizio dell’apprendistato. Le scelte effettuate vanno comunicate ai servizi per l’impiego decentrati, utilizzando l’unito modello. 15 settembre 2001, per le iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media per adulti (150 ore), ai corsi per adulti presso gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonche’ ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo. Il termine del 15 settembre, ovviamente, non e’ applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare, rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle singole istituzioni scolastiche. Si ricorda che nella scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di eta’, nonche’ i bambini che compiano i tre anni di eta’ entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza puo’ essere disposta, in presenza di disponibilita’ di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello di compimento del terzo anno di eta’. Si ritiene opportuno ricordare che il “regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposiziori concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (pubblicato nel supplemento ordinario n. 190 del 3 novembre 1999 alla Gazzetta Ufficiale) contiene, al capo VI, disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni. In particolare, l’art. 46 prevede, a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, la possibilita’ di chiedere l’iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico. Pertanto, le iscrizioni in parola possono avvenire anche oltre il termine del 25 gennaio. La medesima norma regolamentare consente l’iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso ove non vi siano stati accertamenti negativi sull’identita’ dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico 2000-2001. Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e’ gia’ stato precisato, con circolare ministeriale 22 novembre 2000, n. 261, che il termine per la presentazione della relativa domanda era il 30 novembre 2000. In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Cio’ richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2001; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine e’ differito al 20 marzo. 25 gennaio 2001, per i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. 20 marzo 2001, per gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami in qualita’ di candidati esterni. Gli alunni interni dell’ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l’esame conclusivo, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare prima del termine delle lezioni. Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami, entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendono sostenere l’esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva. Le scuole e gli istituti d’istruzione secondaria superiore statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneita’ all’ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore che si svolgono in istituti privati con presa d’atto. Altri adempimenti collegati alle iscrizioni. Si richiama la particolare attenzione: sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998 che, nell’ottica dello snellimento dell’attivita’ amministrativa, ha dato indicazioni operative in tema di certificazioni da produrre alle scuole da parte di alunni e famiglie; sulle circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali e’ stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni, che si riproduce nuovamente in allegato alla presente circolare. Tale fac-simile, come precisato con le predette circolari, non deve essere inteso in maniera vincolante, ma come modello di riferimento, sicche’ le istituzioni scolastiche potranno modificare o integrare i modelli stessi secondo le loro specifiche esigenze. Si ricorda, con l’occasione, che, per quanto riguarda la partecipazione alle attivita’ curricolari di educazionefisica, ai sensi dell’art. 303 del decreto legislativo n. 297/1994, i controlli medici sono richiesti, alle competenti aziende sanitarie locali, solo ai fini dell’esonero dalle esercitazioni pratiche e che per l’attivita’ sportiva non agonistica, rientrante nell’offerta formativa della scuola, la relativa certificazione medica, oltre ad essere gratuita, e’ rilasciata dai medici di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei capi d’istituto; Si segnala, con l’occasione, che l’attestato d’identita’ personale previsto dall’art. 2 del regio decreto n. 653/1925 non ha oggi piu’ ragion d’essere, sia perche’ le domande d’iscrizione sono inoltrate dalla scuola di provenienza che conosce l’alunno, sia perche’ le nuove norme consentono forme semplificate di identificazione sia perche’, ove per i motivi organizzativi piu’ vari, fosse necessario produrre alla scuola una foto dell’alunno, questa verrebbe “autenticata” dallo stesso personale della scuola, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento; sul decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 1999, che, all’art. 17, consente, con le modalita’ ivi indicate, l’utilizzazione dei dati degli studenti, al fine di agevolarne l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale; sul decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, che detta indicazioni ai dirigenti delle scuole e ai capi degli istituti d’istruzione pubblica e privata, al fine dell’accertamento dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Con successiva comunicazione saranno indicati i limiti massimi di reddito ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche. In ogni caso, si ribadisce che l’istruzione obbligatoria e’ gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore e, pertanto, per l’iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre ne’ tasse ne’ contributi di qualsiasi genere (cfr. legge 20 gennaio 1999, n. 9 ed art. 1, comma 4, decreto ministeriale del 9 agosto 1999, n. 323). La tassa di iscrizione deve essere corrisposta dagli alunni che si iscrivono alla seconda classe, come comunicato con nota n. 3959 del 26 aprile 2000.