- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 269
- Data fonte: 17/11/2000
Abstract:
Le regioni e le province autonome possono definire i contenuti dei moduli aggiuntivi per l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso l’apprendistato, riferendosi anche ad accordi a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
In via transitoria e in attesa dell’approvazione del decreto di cui all’art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento possano definire i contenuti per i moduli formativi aggiuntivi per i giovani che assolvono l’obbligo formativo nell’esercizio dell’apprendistato, anche facendo riferimento ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.