- Emanante: Ministro del lavoro
- Fonte: Supplementi Ordinari
- Numero fonte: 99
- Data fonte: 12/08/1995
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Si delineano gli obiettivi e le modalita generali di accesso al programma operativo n.940026/i/1 “emergenza occupazionale” deciso dalla commissione delle comunita europee. le disposizioni riguardano i seguenti temi: obiettivi e struttura del programma operativo; articolazione del programma; destinatari e tipologia degli interventi; formazione dei giovani; formazione per lavoratori occupati; durata e struttura dei progetti; soggetti proponenti; requisiti di ammissibilita.
1. Premessa attraverso la presente circolare si vogliono delineare gli obiettivi e le modalita’ generali di accesso al programma operativo n 940026 i1 “emergenza occupazionale”, deciso dalla Commissione delle Comunita’ europee con decisione n. C/(94)3244 del 16 dicembre 1994, adottata nel quadro di quanto previsto dal regolamento CEE n. 2084/93 del Consiglio del 20/07/1993, pubblicato in G.U.C.E. Serie l n. 193 del 31 luglio 1993. Nel rispetto di quanto previsto nel programma operativo, considerate le disposizioni della Legge quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978 n. 845 e dell’art. 9 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e successive modifiche, si stabilisce quanto di seguito indicato.
2. Obiettivi e struttura del programma operativo il programma operativo multiregionale emergenza occupazionale Sud, a titolarita’ del Ministero del Lavoro, ha l’obiettivo di intervenire con azioni a prevalente contenuto formativo, per contrastare in modo diretto il fenomeno della disoccupazione nel mezzogiorno d’Italia con interventi rivolti a soggetti IV i residenti. Il programma operativo si articola in tre distinti assi di intervento, identificati dai destinatari degli interventi formativi:
3. Azioni ammissibili sono considerate ammissibili, secondo quanto indicato nel testo del programma e piu’ avanti specificato al punto 4, le seguenti tipologie di azione:
4. Articolazione del programma. Destinatari e tipologia degli interventi
Asse 7.2.a – formazione di disoccupati di lunga durata potranno essere proposte iniziative volte alla formazione di disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata, che:
Ai destinatari suddetti saranno destinati interventi di:
Sempre ai suddetti destinatari potranno essere destinati interventi d’urgenza (definiti nel programma operativo come misura 3), comprendenti:
Gli interventi formativi proposti dagli enti e imprese a prevalente proprieta’ pubblica in attuazione di accordi programmatici con le Regioni, gli enti locali, le istituzioni responsabili della gestione delle politiche del lavoro sono prioritari, ed in particolare quelli riguardanti destinatari dei quali e’ previsto l’inserimento in progetti di lavori socialmente utili.
Asse 7.2 c – formazione giovani potranno essere proposte iniziative volte alla formazione di giovani in cerca di prima occupazione o disoccupati, di eta’ inferiore a 25 anni. Tale limite di eta’ puo’ essere elevato sino a 27 anni, per azioni rivolte a giovani laureati, e sino a 32 anni, per azioni rivolte a giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro. Ai suddetti destinatari saranno destinati interventi di:
Gli interventi formativi proposti dagli enti e imprese a prevalente proprieta’ pubblica in attuazione di accordi programmatici con le Regioni, enti locali e le istituzioni responsabili della gestione delle politiche del lavoro sono prioritari; ulteriore priorita’ e’ attribuita ai progetti riguardanti destinatari dei quali e’ previsto l’inserimento in progetti di lavori socialmente utili.
Asse 7.3 b – formazione per lavoratori occupati potranno essere proposte iniziative volte alla formazione continua per lavoratori occupati, in particolare per quelli che sono a rischio di disoccupazione in seguito a riconversioni e ristrutturazioni aziendali. Ad essi saranno rivolti interventi di:
5. Durata e struttura dei progetti la durata delle iniziative previste non dovra’ indicativamente superare i seguenti limiti:
Gli interventi, che contemplano attivita’ di orientamento, preformazione e avviamento al lavoro, comprendono anche il sostegno al reddito, possono svilupparsi su un arco di tempo maggiore di quello richiesto dalla semplice attivita’ di formazione professionale. I progetti, in ogni caso, non potranno avere una durata superiore a 12 mesi.
6. Soggetti proponenti potranno presentare progetti:
Il Ministero del Lavoro – per affrontare con urgenza e tempestivita’ situazioni sociali di forte disagio – predispone, con l’assistenza tecnica delle agenzie per l’impiego, e delle agenzie del lavoro, programmi quadro per interventi formativi di base, mirati al recupero professionale e alla riqualificazione, ovvero all’inserimento in lavori socialmente utili (definiti nel programma operativo come misura 3). Le agenzie per l’impiego, e le agenzie del lavoro, realizzano iniziative promozionali per l’attuazione del programma e forniscono assistenza tecnica e supporto ai soggetti proponenti, e potranno svolgere azioni di monitoraggio delle iniziative.
7. Requisiti di ammissibilita’ l’ammissibilita’ dei progetti sara’ riscontrata preventivamente in relazione ai seguenti elementi:
I progetti che non hanno caratteristiche multiregionali devono rispondere al requisito dell’interesse nazionale inteso come:
8. Priorita’ per tutti gli assi verranno considerati prioritari i progetti che
9. Costi ammissibili per quanto concerne l’ammissibilita’ dei costi si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “natura dei costi ammissibili per le attivita’ formative cofinanziate del fse n. 98 del 4-agosto 1995. I massimali di costo ritenuti congrui per il dimensionamento di alcune voci di spesa sono i seguenti; tutti i costi massimi di seguito precisati sono da intendersi al netto di IV a e al lordo di irpef. Docenti, codocenti direttori di corso e di progetto: ipotizzando tre fasce di livello, in base a titolo di studio, esperienza didattica e di lavoro, settore di esperienza:
Tutor: fino ad n massimo di lire 50.000 orarie coordinatori: fino ad un massimo di lire 100.000 orarie per le ore effettivamente svolte personale amministrativo dipendente: fino ad un massimo di lire 40.000 orarie indennita’ di frequenza o borsa di studio: fino ad un massimo di lire 3.000 orarie spese di vitto e alloggio:
Il programma operativo prevede un costo ora/allievo medio di lire 23.000 per le iniziative relative agli assi 7.2 a e 7.2 c, e di lire 30.000 per le iniziative relative all’asse 7.3 b. Costi eventualmente superiori andranno specificamente motivati in sede di progettazione.
10. Valutazione e selezione dei progetti il Ministero provvedera’ alla selezione di progetti, presentati secondo le prescrizioni del formulario, secondo i seguenti criteri:
I progetti, dopo segnalazione di priorita’ della Regione verranno valutati, selezionati e approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per i corsi che prevedono il rilascio di una qualifica le Regioni interessate provvederanno in merito. Il Ministero ha due mesi di tempo per approvare i progetti presentati, comunicando tempestivamente l’esito della selezione alle Regioni, agli ispettorati del lavoro, alle agenzie per l’impiego interessati, e al soggetto proponente.
11. Finanziamento le iniziative saranno finanziate come segue:
Nel caso specifico di interventi formativi per il personale occupato
Il contributo nazionale pubblico sara’ anche garantito, nella misura massima possibile, da enti e imprese a prevalente proprieta’ pubblica, dai trattamenti sostitutivi della retribuzione a qualsiasi titolo goduti, erogati dall’inps, dagli sgravi contributivi previsti dalla normativa a sostegno dell’occupazione, nonche’ dalle leggi di settore a favore dei soggetti destinatari delle iniziative formative.
12. Erogazione del finanziamento l’erogazione del finanziamento pubblico, quota a carico del fse e quota nazionale – ai sensi della Legge n. 845 art. 25 e successive modifiche, – verra’ effettuata come segue
13. Obblighi del soggetto realizzatore gli obblighi del soggetto attuatore sono indicati in allegato al formulario di presentazione della domanda e saranno precisati nella convenzione che verra’ stipulata fra questo Ministero e il soggetto attuatore, dopo l’approvazione del progetto.
14. Modalita’ e termini di presentazione delle domande i soggetti interessati alla realizzazione delle azioni finanziate nell’ambito di questo programma presenteranno progetti al Ministero del Lavoro, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Circolare, ed utilizzando il formulario allegato, disponibile a richiesta anche su supporto magnetico. Le domande corredate da solo formulario, con indicazione del riferimento in calce a destra della busta di invio: “po n. 940026/i/1 da consegnare al Ministero del Lavoro UCOFPL via Castelfidardo 43 Roma”, dovranno pervenire al Ministero del Lavoro ufficio centrale O.F.P.L. Divisione VII, Via Castelfidardo, 43 – 00185 Roma, in duplice copia, entro le ore 17.30 del 29 settembre 1995. Le domande pervenute successivamente al termine indicato saranno respinte. Contestualmente una copia della domanda e del progetto esecutivo deve essere inviata agli assessorati regionali per la formazione professionale delle Regioni dove sono previste le azioni. Le Regioni esaminano i progetti pervenuti e comunicano al Ministero le proprie priorita’ entro trenta giorni. Il Ministero si riserva di approvare anche progetti avviati prima della pubblicazione della presente Circolare, relativi ad interventi a favore di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione e mobilita’ provenienti da aziende, settori e aree di crisi, purche’ previste all’interno di accordi sindacali e accordi di programma o deducibili da impegni di Governo.