- Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 1
- Data fonte: 16/02/2012
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
La Circolare in oggetto fornisce alcuni chiarimenti interpretativi ai fini dell’attività ispettiva di vigilanza sulle importanti novità in materia di lavoro e legislazione sociale introdotte dal decreto-legge n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni).
I chiarimenti riguardano alcuni articoli del Decreto-Legge n. 5/2012, di seguito elencati:
– Provvedimenti in materia di astensione anticipata lavoratrici madri (art. 15)
L’art. 15 del Decreto-Legge introduce anzitutto importanti novità in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, intervenendo sulle competenze accertative e provvedimentali delle Direzioni territoriali del lavoro.
– Modifiche in materia di comunicazioni obbligatorie e di assunzioni dei soggetti disabili (art. 18)
L’art. 18 del Decreto-Legge interviene a chiarire il problema interpretativo che si era venuto a creare in ordine agli obblighi di comunicazioni ai Servizi competenti del c.d. personale extra nei settori del turismo e dei pubblici esercizi a seguito della introduzione, da parte dell’art. 4 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), di una disciplina specifica del settore turistico in parte sovrapponibile con quanto già previsto dall’art. 10. comma 3, del Decreto legislativo n. 368/2001.
– Semplificazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (art. 19)
Dopo le novità in materia di Libro Unico del Lavoro introdotte dall’art. 40. comma 4. del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Monti), che ha spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine di compilazione del documento, il Decreto semplificazioni ha “normativizzato” alcune indicazioni interpretative già fomite da questa Direzione generale sulla applicazione del relativo regime sanzionatorio.
– Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)
Significativa è anche la modifica, da parte dell’art. 21 del Decreto-Legge, in materia di responsabilità solidale negli appalti. Il Legislatore ha chiarito l’ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall’art. 29 del Decreto legislativo n. 276/2003.