Circolare ministeriale 1977

  • Emanante: Stato
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 17/12/1977
Orientamento professionale dei lavoratori. D.P.R. 24 luglio 1977, N.616.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario, a partire dal 1 gennaio 1978, le competenze finora esercitate dallo stato nella materia dell’orientamento professionale dei lavoratori rivolte alle attivita’ di formazione professionale; competenze queste ultime gia’ trasferite alle stesse Regioni con il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10. Come e’ noto, questa amministrazione nello svolgimento della predetta attivita’ di orientamento professionale si avvale da tempo, attraverso apposite convenzioni, dell’opera dell’ente nazionale prevenzione infortuni (enpi), del centro nazionale opere salesiane (cnos) e dell’ente nazionale acli istruzione professionale (enaip). L’enpi opera in tutte le Regioni Italiane, il cnos opera in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, puglie, Lazio, friulivenezia giulia, Sardegna e Sicilia, l’enaip opera nella sola Regione Emilia Romagna attraverso il proprio centro “sergio zavatta” di Rimini. Tenuto conto del disposto del citato d.p.r. N.616 questo Ministero ha gia’ comunicato ai predetti enti che le convenzioni, attualmente all’esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere, avranno termine il 31 dicembre 1977 e non saranno piu’ rinnovate. Di conseguenza anche i compiti degli uffici in indirizzo operanti nelle Regioni a statuto ordinario, compiti illustrati con le circolari al riguardo emanate da questo Ministero (piu’ recentemente circolari n. 4 del 20 febbraio 1970, n. 15 del 9 luglio 1973 e lettera circolare del 9 ottobre 1973), termineranno alla stessa data del 31 dicembre 1977. In ordine agli elenchi nominativi degli apprendisti e degli allievi dei corsi sottoposti ad accertamenti psicofisiologici nel mese di dicembre 1977, gli uffici del lavoro precedentemente indicati provvederanno a trasmetterli a questo Ministero improrogabilmente entro la data del 31 gennaio 1978, al fine di consentire a questo Ministero medesimo di chiudere definitivamente la contabilizzazione dei detti atti e di provvedere tempestivamente alla predisposizione dell’apposito decreto ed alla emissione del relativo mandato in favore della sede centrale degli enti precedentemente citati. Nelle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, friulivenezia giulia e Valle d’Aosta, rimane nella materia la competenza dello stato (nel trentinoalto adige il trasferimento e’ gia’ avvenuto con il d.p.r. 1 novembre 1973, n. 689) fino a quando non sara’ diversamente disposto con le norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali e di altre leggi dello stato. In tali Regioni, se non potra’ continuare ad operare l’enpi a seguito di quanto previsto dal d.p.r. N.616, il servizio di orientamento professionale continuera’ ad essere svolto, con le modalita’ di cui alle gia’ indicate circolari Ministeriali, soltanto dal cnos nei propri centri di orientamento (a suo tempo riconosciuti da questo Ministero) di Udine, Catania e selargius (Cagliari) fino al 30 giugno 1978. La convenzione con il cnos prevede, infatti, limitatamente alle Regioni a statuto speciale, la predetta data del 30 giugno 1978, come data di scadenza della convenzione stessa. Si fa riserva di emanare eventuali ulteriori disposizioni per le attivita’ di orientamento professionale da svolgere nell’eserciziop 197879 nelle Regioni a statuto speciale.