Comunicato Ministeriale 3 Febbraio 1995

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 28
  • Data fonte: 03/02/1995
Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell'unione europea ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/cee che integra la direttiva n. 89/48/cee.

Abstract:

Si indica nel dettaglio il tipo di documentazione che devono presentare al ministero in questione i cittadini dell’unione europea che intendono chiedere il riconoscimento in italia dei titoli professionali, che, acquisiti in altro paese ue, rispondano ai requisiti previsti dalla dir. 92/51/cee.

Comunicato (Ministero di Grazia e Giustizia) relativo alla procedura di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell’Unione Europea ai sensi del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della Direttiva n. 92/51/CEE che integra la Direttiva n. 89/48/CEE. Il Decreto Legislativo 2 maggio 1994. N.319 disciplina la procedura di riconoscimento dei diplomi, disponendo nell’art.14 comma 1, che la relativa domanda va prsentata al Ministero competente che, ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera a), del suddetto Decreto e’ quello titolare della vigilanza sulle professioni individuate nell’allegato al Decreto medesimo; per le professioni vigilate dal Ministero di Grazia e Giustizia la domanda va presentata alla direzione generale degli affari civili e libere professioni – uficio VII, e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Certificato di cittadinanza dell’Unione Europea o dello spazio economico europeo o documento equivalente;
  • Se la formazione e’ stata acquisita per almeno due terzi in paesi della Comunita’ Europea:
  • Se la formazione e’ stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un paese non appartenente all’Unione Europea:

Si precisa altresi’ che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua Italiana ai sensi dell’art; 12 del Decreto Legislativo n. 319/1994. L’ammissione si riserva la facolta’ di comunicare a mezzo lettera all’interessato la necessita’ di integrazione della documentazione elencata (art. 14, comma 3); a tal fine la domanda dovra’ indicare un recapito dell’interessato.