Corte Costituzionale – Sentenza 11 – 27 gennaio 2017, n. 26

  • Emanante: Corte Costuzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 5
  • Data fonte: 01/02/2017
Giudizio sull'ammissibilità dei referendum. Lavoro e occupazione - «Abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi» - Richiesta di abrogazione referendaria. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella sua interezza; legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8. (T-170026).

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre  2014, n. 183), e dell’art.18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nelle parti indicate in epigrafe, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016, pronunciata dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

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