- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 18
- Data fonte: 02/05/2024
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Trattamento economico - Dipendenti degli enti pubblici economici appartenenti al ruolo professionale legale - Calcolo dell'indennità di anzianità - Esclusione dalla base di calcolo, nell'interpretazione del diritto vivente, delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata al lavoro prestato - Non fondatezza delle questioni. - Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13. - Costituzione, artt. 3 e 36
Thesaurus: Indennità di anzianità, Pubblico impiego, Finanza pubblica
Abstract:
La Corte costituzionale, con la presente Sentenza dichiara nel giudizio di legittimità costituzionale, art. 13, Legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e L. V., con Ordinanza 5 aprile 2023, n. 86, nella parte in cui, nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità assurta a diritto vivente, non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici e attribuita, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della stessa legge, agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell’indennità di anzianità a costoro spettante.