- Emanante: Conferenza Stato-Regioni
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 1
- Data fonte: 30/01/2015
Thesaurus: Tirocinio formativo
Abstract:
Oltre alle tipologie espressamente previste dalle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 (Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni), con l’Accordo in oggetto vengono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. La durata dei suddetti tirocini non può essere superiore ai 24 mesi. Le Regioni e le Province autonome possono prevede eventuali circostanziali deroghe in materia di durata e ripetibilità al solo fine di garantire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione e solo a seguito di un’attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona. Alla convenzione deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante in cui deve essere anche motivata la ragione dell’attivazione del tirocinio in relazione alla esigenze del tirocinante. L’indennità prevista costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato. Per tutto quanto non espressamente previsto nell’Accordo in oggetto si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013.
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