- Emanante: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 106
- Data fonte: 09/05/2006
Thesaurus: Contratti di lavoro
Abstract:
si modifica il comma 1 dell’art. 3 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2005.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», ed in particolare gli articoli 70, 71 e 72 in materia di lavoro accessorio;
Visto il proprio decreto del 30 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302;
Considerato che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attivita’ lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, rese anche nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati;
Ritenuto opportuno modificare l’elenco delle aree, individuate dal citato decreto del 30 settembre 2005, attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio,
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 1, dell’art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2005, e’ sostituito dal seguente: « 1. Le aree attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.».