Decreto 11 dicembre 2003

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 298
  • Data fonte: 24/12/2003
Modifica all'art.2, comma 4 del d.d. n.121/v/2001 del 4 maggio 2001, recante l'assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome di trento e bolzano.

Thesaurus: Riforme

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO CENTRALE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997

Decreta:

Art. unico

1.

Per quanto indicato nelle premesse, l’art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 viene cosi’ modificato: 4. Qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l’intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse saranno ridistribuite tra le regioni e province autonome, sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni>.

Resta fermo tutto il resto.