- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 298
- Data fonte: 24/12/2003
Thesaurus: Riforme
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO CENTRALE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997
Decreta:
Art. unico
1.
Per quanto indicato nelle premesse, l’art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 viene cosi’ modificato: 4. Qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l’intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse saranno ridistribuite tra le regioni e province autonome, sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni>.
Resta fermo tutto il resto.