- Emanante: IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 194
- Data fonte: 22/08/2007
Thesaurus: Amministrazione dell`istruzione
Abstract:
il provvedimento adotta il regolamento inerente alle disponibilità di posti e tipologia di supplenze stabilendo che ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.
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