Decreto 14 marzo 2011 (G.U. n. 85 del 13/04/2011)

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 85
  • Data fonte: 13/04/2011
Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti. (Decreto n. 57955).

Thesaurus: Disoccupazione

Abstract:

Il presente decreto autorizza, anche per l’anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciale che occupino piu’ di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu’ di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 di cui 15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e 30.000.000,00di euro per i trattamenti di mobilita’.A norma dell’art. 2, hanno diritto al trattamento di mobilità  i lavoratori licenziati dalle aziende indicate entro la data del 31 dicembre 2011. L’erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu’ di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu’ di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00, per l’anno 2009;

Visto l’art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita’ di concedere trattamenti di CIGS e mobilita’ in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente;

Visto l’art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita’ di concedere i trattamenti di CIGS e mobilita’ in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010, adottato ai sensi dell’art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e’ stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita’ relativamente all’anno 2010, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita’ commerciale che occupino piu’ di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu’ di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu’ di 15 dipendenti;

Ritenuta la necessita’, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita’, per l’anno 2011;

Ritenuta, altresi’ l’esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l’andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita’, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

 Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e’ autorizzata, relativamente all’anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciale che occupino piu’ di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu’ di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 cosi’ ripartiti: a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita’.

2. L’onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, e’ posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2