- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 261
- Data fonte: 10/11/2003
Thesaurus: Mercato del lavoro, Lavoro
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante
Art. 1
Le risorse finanziarie dell’anno 2003 disponibili per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, pari a Euro 122.949.655,00 sono destinate, nella misura di Euro 23.033.977,74, alla copertura della decurtazione dei fondi del 2002, gia’ ripartiti tra le regioni con decreto del Ministro delle attivita’ produttive dell’11 giugno 2002, operata per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003. Il rimanente importo di Euro 99.915.677,26 e’ ripartito tra gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 come segue: Euro 92.115.677,26 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Euro 7.800.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
Art. 2
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie da destinare agli interventi agevolativi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, determinate al precedente art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:
Art. 3
L’onere complessivo pari a Euro 122.949.655,00 e’ a carico dell’apposita sezione del Fondo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, denominata
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.