- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 143
- Data fonte: 21/06/2004
Thesaurus: Giovani, Formazione, Educazione
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, l’art.
4, comma 9, il quale prevede che il Fondo di cui all’art. 27, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito: «Fondo») e’
destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie denominato «PC ai
giovani» (di seguito: «Progetto»), diretto ad incentivare
l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche’ la loro
formazione e che le modalita’ di attuazione del progetto, nonche’ le
erogazioni degli incentivi sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dello stesso art. 27
della legge n. 289 del 2002;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie in data 8 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio
2003, emanato ai sensi del predetto art. 27, comma 1, della legge n.
289 del 2002, come novellato dal decreto interministeriale in data
30 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 52 del 3 marzo 2004, con il quale sono state disciplinate
le modalita’ di attuazione dell’analogo progetto relativo all’anno
2003;
Ritenuta l’opportunita’, in considerazione dei risultati positivi
conseguiti nell’attuazione del progetto nell’anno 2003, di adottare,
pur con qualche necessario adeguamento, le stesse modalita’ di
gestione dell’intervento e di erogazione degli incentivi, continuando
ad avvalersi della collaborazione di SOGEI – Societa’ generale
d’informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., che si sono
confermati gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei
mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera
ottimale sotto il profilo sia dell’efficienza delle procedure, sia
dei costi finanziari da sostenere lo scopo prefissato dal
legislatore;
Ravvisata l’esigenza di individuare un percorso formativo in grado
di conferire ai beneficiari del contributo una competenza di base
nelle discipline informatiche, attestata dalla relativa
certificazione rilasciata da un soggetto abilitato, scelto mediante
apposita selezione effettuata nel rispetto della normativa vigente;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, ammontare, oggetto e validita’ temporale dell’incentivo
1. Alle persone fisiche nate nell’anno 1988 e che, quindi, compiono
il sedicesimo anno di eta’ nell’anno 2004, iscritte all’anagrafe
tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che
acquistano nel corso dello stesso anno 2004, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di
personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi
prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, e’
riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un incentivo pari ad euro
175,00 nei limiti delle disponibilita’ come individuate ai sensi
dell’art. 6, comma 1.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC»
si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di
certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unita’ centrale e unita’ disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera,
mouse);
d) lettore CD Rom e/o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di
produttivita’ e/o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet (modem).
3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita’ ISO
9001.2, nonche’ della certificazione, rilasciata dal produttore
ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo
pre-installato.
4. Il contributo e’ concesso anche in caso di acquisto di una parte
del sistema, purche’ comprendente almeno le componenti di cui alle
lettere a), e) ed f) del comma 2.
5. I beneficiari possono aderire al progetto, relativamente
all’incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6. I beneficiari che hanno usufruito dell’incentivo di cui al comma
1 possono altresi’, partecipare ad un concorso per via telematica
attraverso l’apposito sito del portale «www.italia.gov.it» (di
seguito «sito»). Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie premia
i migliori classificati nel superamento di una prova di inventiva e
capacita’ informatica per la soluzione di un problema appositamente
concepito in cui i termini saranno pubblicati sul sito.
Art. 2.
Modalita’ di conseguimento dell’incentivo
1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il
conseguimento dell’incentivo la lettera loro trasmessa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono
illustrate le finalita’ del Progetto, viene attribuito un numero di
identificazione personale (di seguito: «PIN») leggibile mediante
abrasione della pellicola su di esso sovrapposta.
2. L’incentivo e’ conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso
un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un
apposito simbolo riportato nel sito, esposto in modo visibile
all’esterno dell’esercizio commerciale.
3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di
codice fiscale, esibendo la carta di identita’ o altro documento
equivalente ai fini dell’identificazione personale.
4. L’incentivo e’ costituito da una riduzione, di pari importo, del
prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni
eventuale sconto commerciale.
5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui al
comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi
(contact center) di cui all’art. 5, comma 1, lettera f).
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio
elettronico riportato sul sito, indicando gli estremi identificativi
del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero
di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e
manifestando la volonta’ di accettare le condizioni che lo riguardano
riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori gia’ iscritti al
progetto per l’anno 2003, e’ sufficiente l’eventuale aggiornamento
dei dati gia’ comunicati, utilizzando allo scopo l’apposito foglio
elettronico predisposto sullo stesso sito.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la propria responsabilita’ l’identita’ dell’acquirente e il suo
titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito e
compila l’apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi
all’operazione e, specificatamente, le generalita’ dell’acquirente,
gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice
fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonche’ il numero
identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L’operazione di cui al comma 2 e’ automaticamente inibita in
caso di esaurimento delle disponibilita’ del Fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore e’
riconosciuto un rimborso dell’ammontare della riduzione di prezzo
praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito. Il
relativo importo e’ corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo
le indicazioni da esso fornite all’atto dell’adesione al Progetto,
mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su
conto corrente postale o vaglia o assegno postale emesso da Poste
Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del rivenditore medesimo
della somma di euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi
praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.
Art. 4.
Competenze di base nelle discipline informatiche con relativa
certificazione
1. Ai beneficiari e’ assicurata la possibilita’ di accedere ad un
percorso formativo in grado di conferire una competenza di base nelle
discipline informatiche, al termine del quale, previo superamento di
verifiche di apprendimento, viene rilasciata la relativa
certificazione da parte di un soggetto abilitato, individuato
mediante apposita selezione da parte del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo
gravano sul Fondo, fatta eccezione per quelle a carico dei
beneficiari per l’iscrizione al percorso formativo. Il costo
dell’iscrizione e’ stabilito nella convenzione da stipulare tra il
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il vincitore della
selezione di cui al comma 1.
3. I beneficiari possono aderire al Progetto, relativamente
all’incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data
di pubblicazione dei risultati della selezione di cui allo stesso
comma. Al fine del superamento delle verifiche di apprendimento
previste dal percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di
tempo a decorrere dal termine ultimo per l’iscrizione.
Art. 5.
Attivita’ del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e degli
organismi esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita’ stabilite
dal presente decreto il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze, della collaborazione a
titolo oneroso di SOGEI – Societa’ generale d’informatica S.p.a. e di
societa’ Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
a) la predisposizione dell’elenco dei nominativi dei beneficiari,
corredato dei relativi dati necessari per l’attuazione del Progetto;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie
all’assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione
comprovante la tipologia dell’attivita’ commerciale del rivenditore,
nonche’ all’esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;
d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi
dell’art. 3, comma 4;
e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito
necessarie allo svolgimento del Progetto;
f) l’organizzazione e la gestione di un centro di servizi
(contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di
cui all’art. 2, comma 5.
2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede,
inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione
finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio
dell’andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da
raggiungere;
c) provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 4.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5
relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo
nella misura massima del cinque per cento delle disponibilita’ come
individuate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002, al
netto della somma impiegata per l’attuazione del progetto relativo
all’anno 2003 e della somma di 30 milioni di euro destinata
all’istituzione del fondo speciale «PC alle famiglie» di cui all’art.
4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.
2. La restante quota delle disponibilita’ di cui al comma 1 e’
utilizzata per la concessione degli incentivi e per l’attuazione
dell’art. 4.
3. Tutte le spese necessarie per l’attuazione del Progetto secondo
le modalita’ di cui al presente decreto, comprese quelle relative
all’organizzazione complessiva del concorso di cui all’art. 1, comma
6, sono a carico delle disponibilita’ del Fondo e verranno liquidate
ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, corredata della
relativa documentazione di spesa.
4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono
trasferiti dal Dipartimento del tesoro su un conto corrente
infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a. presso la Tesoreria
centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei
fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo
le modalita’ da stabilire nella convenzione di cui all’art. 5, comma
1.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Roma, 19 maggio 2004
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 214