- Emanante: Ministero del Lavoro
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 168
- Data fonte: 22/07/2009
Thesaurus: Contributi finanziari, Disoccupazione
Abstract:
L’indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi viene corrisposta dall’INPS sulla base della data di presentazione della domanda nei limiti delle specifiche risorse inclusi, ove previsti, anche gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare, e lo stesso Istituto trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa. Le informazioni relative alle misure di cui all’art. 19 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2009, n. 33, sono rese disponibili agli enti bilaterali e, ai fini di monitoraggio, all’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e a Italia Lavoro S.P.A.
L’indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi viene corrisposta dall’INPS sulla base della data di presentazione della domanda nei limiti delle specifiche risorse inclusi, ove previsti, anche gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare, e lo stesso Istituto trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa. Le informazioni relative alle misure di cui all’art. 19 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2009, n. 33, sono rese disponibili agli enti bilaterali e, ai fini di monitoraggio, all’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e a Italia Lavoro S.P.A.