- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 93
- Data fonte: 20/04/2000
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Il presente decreto detta direttive volte alla concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del paese, anche tramite lo sviluppo dell’associazionismo economico. l’art. 1 esplica le finalita delle direttive in esso contenute; l’art. 2 stabilisce quali sono gli esercizi e le attivita commerciali ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992; l’art. 3 prevede i programmi di investimento ammissibili al finanziamento; l’art. 4 e l’art. 5 hanno ad oggetto rispettivamente, il primo le graduatorie formate dal ministero dell’industria, commercio e artigianato sulla base delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, il secondo i termini di presentazione delle domande; l’art. 6 reca modifiche al decreto 20 luglio 1998 del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed mentre l’art. 7 modifica e integra la delibera cipe 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni
Art. 1
1.
Le presenti direttive dettano i criteri per la concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del paese, anche tramite lo sviluppo dell’associazionismo economico. Per quanto non diversamente disposto dalle presenti direttive, si applica la Delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992.
Art. 2
1.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 54, comma 2, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992, salvo le limitazioni e/o esclusioni fissate dall’Unione Europea, programmi di investimenti nell’ambito di singole unita’ locali riferiti a:
A)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell’ associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale; b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura; c) esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico, con superficie dell’unita’ locale pari almeno a 1000 mq; d) attivita’ commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico; e) attivita’ di “servizi complementari” alla distribuzione, IV i inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito Decreto dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle presenti direttive, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle Regioni avvalendosi della facolta’ di cui all’art. 10, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle presenti direttive le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.
2.
Per la determinazione della dimensione di impresa di cui ai Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 1997, si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al Decreto Ministeriale del 27 ottobre1997.
Art. 3
1.
Con riferimento agli esercizi ed alle attivita’ di cui all’art.2, comma 1, lettere a), b), c) e d), le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un “nuovo impianto” oppure all'”ampliamento” o al “trasferimento” di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera a) le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla “ristrutturazione” di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:
A) “ampliamento”, l’iniziativa che sia volta ad accrescere la potenzialita’ di una struttura esistente attraverso l’incremento dell’occupazione e, per i programmi di investimento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso un incremento significativo della superficie dell’unita’ locale non inferiore al 20% di quella preesistente; b) “trasferimento”, l’iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unita’ locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalita’ di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata; c) “ristrutturazione”, l’iniziativa che sia volta alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall’unita’ locale esistente. Con riferimento all’attivita’ dei servizi complementari di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti perle attivita’ di servizi reali di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.
2.
Le spese ammissibili sono, purche’ capitalizzate, quelle individuate con il Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, quelle relative all’acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all’introduzione dei sistemi di qualita’ secondo standard e metodologie riconosciute (uni o iso 9000) e quelle relative all’adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale iso 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall’iniziativa, nonche quelle relative all’acquisizione di mezzi mobili.
Art. 4
1.
Successivamente all’invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato forma specifiche graduatorie, secondo le modalita’ e i criteri di cui alla citata Delibera CIPE del 27 aprile 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle previste al punto 5, lettera c4) sub III, della medesima Delibera le cui iniziative sono inserite nelle relative graduatorie regionali. Per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima Delibera CIPE. Il valore di ciascuno di tali indicatori e’ incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:
A) l’impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale iso 14001; b) l’iniziativa riguarda l’accorpamento di piu’ esercizi commerciali esistenti. I due suddetti incrementi sono cumulabili.
Art. 5
1.
I termini di presentazione delle domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 1 delle presenti direttive sono fissati con Decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e la decorrenza di ammissibilita’ delle spese relative e’ fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.
Art. 6
1.
Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al Decreto 20 luglio 1998 del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato riguardante l’estensione al settore turistico-alberghiero delle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge n. 488/1992.
2.
All’art. 1, nell’ultimo periodo le parole: ‘di cui al Decreto Ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari Ministeriali’ sono sostituite dalle seguenti: ‘delle direttive di cui alla Delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni’.
3.
All’art. 3, comma 1, la lettera e) e’ sostituita con la seguente: “e) trasferimento l’iniziativa che comporta il cambiamento della localizzazione dell’unita’ locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita’ di risanamento e di valorizzazione ambientale.”.
4.
All’art. 3, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Le spese ammissibili sono, purche’ capitalizzate, quelle individuate con il Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all’introduzione dei sistemi di qualita’ secondo standard e metodologie riconosciute (uni o iso 9000) e quelle relative all’adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale iso 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall’iniziativa. Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all’art. 5,comma 1 della Legge n. 217/1983, ubicati nello stesso Comune della struttura interessata dall’iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro Comune purche’ funzionalmente collegati alla stessa’”.
5.
All’art. 4, comma 1, il secondo periodo ‘ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui ai punto 3.8 della Circolare del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, e successive modifiche e integrazioni’ e’ soppresso. Al terzo periodo, che diventa il secondo, la parola ‘Regionali’ e’ eliminata e ai suo posto sono inserite le seguenti parole: “secondo le modalita’ e i criteri di cui alla citata Delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni,’. Al medesimo terzo periodo, le parole ‘sulla base degli indicatori di cui all’art. 6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni’ sono sostituite dalle seguenti parole: ‘per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima Delibera CIPE.’.
6.
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 sono sostituiti con il seguente: “2. Ciascuna Regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell’anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attivita’ ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell’area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale.”.
Art. 7
1.
Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla Delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.
2.
Il primo capoverso del punto 1 e’ sostituito con il seguente: ‘le aree interessate dalla presente Delibera sono quelle individuate come depresse sulla base della legislazione nazionale’.
3.
Al secondo capoverso del punto 1, le parole “per gli obiettivi 3, 4 e 5a.” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre azioni in ordine all’utilizzo dei predetti Fondi Strutturali.”.
4.
Al terzo capoverso del punto 1, dopo le parole “20 maggio 1992” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche e integrazioni.”‘
5.
Il punto 4 e’ sostituito con il seguente: “4. Graduazione dei livelli di agevolazione. Le misure agevolative sono quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento.”.
6.
Al punto 5, lettera a), le parole “(1, 2 e 5b)” sono eliminate ed alla lettera c4), IIi, le parole ‘una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera a) e l’altra a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere b) e c)’ sono sostituite dalle seguenti: ‘una relativa a quelli ubicati nelle aree dell’obiettivo 1 e l’altra nelle restanti aree.’.
Art. 8
1.
Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato provvede, con proprio Decreto, a redigere il Testo Unico delle direttive emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A decorrere dalla data di pubblicazione del predetto Decreto, sono abrogate le previgenti direttive emanate in materia.