- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 24/01/2001
Thesaurus: Istruzione, Istruzione secondaria, Educazione
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l’articolo 3; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e’ stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l’articolo 205, comma 1; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l’esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell’anno scolastico 2000-2001, le attivita’ di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 161-162/00 espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9745 U/L L.P.1653 del 2 novembre 2000);
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 – Prima prova scritta
1.
La prima prova scritta e’ intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonche’ le capacita’ espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita’.
2.
Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:
3.
Nella produzione dell’elaborato il candidato deve dimostrare:
4.
Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.
Art. 2 – Seconda prova scritta
1.
La seconda prova scritta, che puo’ essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l’ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo’ essere data facolta’ di scegliere tra piu’ proposte. La suddetta materia e’ individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile.
Art. 3 – Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali
1.
Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d’esame i testi relativi, il presidente della Commissione ne informa il competente ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2.
Ove, a causa di particolari difficolta’ o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall’ora prevista per l’inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3.
Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente piu’ proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4.
I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.
5.
Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la commissione procede con le modalita’ di cui ai precedenti commi.