Decreto 20 settembre 2011 (GURI n.282 del 03-12-2011)

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 282
  • Data fonte: 03/12/2011
Modalita' di interconnessione a ClicLavoro di Universita' e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Il presente decreto definisce le modalita’ di interconnessione al portale ClicLavoro e l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, al fine di favorire il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra i soggetti preposti all’intermediazione dei servizi per il lavoro rientrano dunque le università statali e non statali, i consorzi universitari, nonchè le scuole e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari i quali pubblicano sui propri siti istituzionali i curricula degli studenti all’ultimo anno di corso e per i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo. Scuole ed Università dovranno fornire a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il decreto definisce altresì le sanzioni in caso di inadempimento da parte dei soggetti che svolgono l’attività di  intermediazione: si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2000 a 12.000 euro nonche’ la cancellazione dall’Albo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cosi’ come modificato dall’art. 29 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, cosi’ come modificato dall’art. 29, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 occorre definire le modalita’ di interconnessione al portale ClicLavoro e l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “ClicLavoro” il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

b) “Universita’” le Universita’ statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell’attivita’ di intermediazione.

c) “Scuole” gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell’attivita’ di intermediazione.

d) “Attivita’ di intermediazione”, l’attivita’ di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

e) “Albo”, l’albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.

Art. 2

Finalita’ e ambito di applicazione

1. I soggetti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, hanno l’obbligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresi’ i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell’esercizio dell’attivita’ di intermediazione.

2. L’obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresi’ ai soggetti autorizzati all’attivita’ di intermediazione dalle regioni e provincie autonome.

3. Il presente decreto definisce: a) Le modalita’ di interconnessione a ClicLavoro; b) le modalita’ di iscrizione all’Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 3