- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 213
- Data fonte: 12/09/2000
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Sono definiti i compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, come risultano a seguito del decentramento amministrativo in tema di lavoro e di conciliazione delle controversie e di immigrazione. la direzione regionale coordina e analizza i risultati dell’attivita delle direzioni provinciali, individua i fabbisogni di risorse e quelli formativi del personale, assicura la funzionalita del sistema informativo lavoro. la direzione provinciale del lavoro svolge attivita di vigilanza sul lavoro, azione amministrativa in tema di conciliazione delle controversie e di politica del lavoro, svolge funzioni tecnico-legali connesse all’ispezione, assicura l’attivita del s.i.l.. negli allegati 1 e 2 costituenti parte integrante del decreto sono elencati in dettaglio i compiti prevalenti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. i criteri per l’organizzazione delle dette direzioni sono fissati con decreto del direttore generale degli affari generali e del personale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, concernenti l’individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da conferire alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto;
Viste le disposizioni che attribuiscono al Ministero dei lavoro nuovi compiti in materia, tra l’altro, di immigrazione, di vigilanza sull’applicazione delle leggi di tutela del rapporto di lavoro, per la conciliazione delle controversie nel settore pubblico e privato;
Considerata la necessita’ di definire i compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;
Sentiti i direttori delle direzioni generali dei rapporti di lavoro, dell’osservatorio del mercato del lavoro, della cooperazione, della previdenza e assistenza sociale, per l’impiego nonche’ dell’ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori;
Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;
Decreta:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. I compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, come risultanti per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro nonche’ delle nuove attribuzioni in materia di vigilanza e di tutela del rapporto di lavoro, di conciliazione delle controversie nel settore pubblico e privato nonche’ di immigrazione, sono definiti dal presente decreto.
Art. 2.
Compiti della direzione regionale del lavoro
1. La direzione regionale del lavoro:
a) coordina, indirizza e verifica l’attivita’ delle direzioni provinciali del lavoro per il raggiungimento degli obiettivi programmati, attraverso il monitoraggio e l’analisi dei risultati;
b) individua i fabbisogni di risorse nelle sedi territoriali;
avanza proposte di acquisizione di nuove risorse e provvede alla mobilita’ sul territorio regionale del personale in dotazione;
c) determina i fabbisogni formativi del personale;
d) assicura la funzionalita’ del S.I.L. – Sistema informativo lavoro, coordinando l’attivita’ delle direzioni provinciali, anche attraverso forme di collaborazione con le amministrazioni regionali.
I compiti prevalenti della direzione regionale del lavoro sono definiti nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Compiti della direzione provinciale del lavoro
1. La direzione provinciale del lavoro:
a) programma, svolge e verifica l’attivita’ di vigilanza del lavoro e sulle cooperative nonche’ l’azione amministrativa in materia di conciliazione delle controversie di lavoro nel settore pubblico e nel settore privato, di politica del lavoro relativamente alle attribuzioni statali e di promozione e sviluppo della cooperazione;
b) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attivita’ di ispezione del lavoro;
c) assicura la conduzione e la manutenzione del S.I.L.
I compiti prevalenti della direzione provinciale del lavoro sono definiti nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
Regioni a statuto speciale
1. Nelle regioni Valle d’Aosta e Sardegna il presente decreto, fatto salvo quanto disposto con specifiche norme di attuazione, si applica dopo il decentramento amministrativo delle politiche attive del lavoro e del collocamento, disposto nel rispetto dei relativi statuti.
Art. 5.
Organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro
1. I criteri generali per l’organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro sono fissati con decreto del direttore generale degli A.A.G.G. e del personale.
2. Per effetto dell’art. 8 del decreto legislativo n. 469/1997 il “Settore delle politiche del lavoro” della direzione regionale del lavoro assume la denominazione di “Settore delle politiche e dei conflitti di lavoro”. Analogamente, il “Servizio delle politiche del lavoro” della direzione provinciale del lavoro, assume la denominazione di “Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro”.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 agosto 2000
Il Ministro: Salvi
Allegato 1
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
1. Affari generali.
Segreteria;
Segreteria NATO-UEO;
Ufficio relazioni con il pubblico;
Servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghi lavoro;
Partecipazione a comitati e a commissioni;
Rappresentanza presso altre amministrazioni;
Contenzioso con il personale dipendente;
Istruttoria stelle al merito;
Esami consulenti del lavoro.
2. Gestione delle risorse.
2.1. Risorse umane:
Amministrazione del personale;
Relazioni sindacali e contrattazione decentrata;
Trattamento di quiescenza del personale in ambito regionale.
2.2. Risorse strumentali:
Bilancio e programmazione;
Gestione patrimoniale e contabile;
Centralino, protocollo e archivio.
2.3. Sistemi informativi e funzioni di osservatorio regionale S.I.L.:
Coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi regionali;
Coordinamento e distribuzione delle risorse umane specialistiche nel territorio regionale;
Assistenza tecnico-sistemistica alle direzioni provinciali del lavoro;
Coordinamento ed analisi delle rilevazioni statistiche delle direzioni provinciali;
Indagini socio-economiche sul territorio ed analisi dei dati rilevati dal S.I.L.
2.4. Controllo di gestione:
Rilevazione ed elaborazione dei dati sull’attivita’;
Analisi costi benefici;
Verifica e valutazione dei risultati;
Programmazione, organizzazione e metodi di lavoro.
3. Attivita’ amministrativa, di coordinamento e di supporto.
Ricorsi amministrativi;
Coordinamento attivita’ legale e del contenzioso amministrativo;
Controversie collettive di lavoro nelle materie di competenza;
Rilevazione dei fabbisogni per la determinazione dei flussi di immigrazione;
Rilascio autorizzazioni cittadini italiani ne paesi extracomunitari;
Supporto alle direzioni provinciali del lavoro in materia legale ed amministrativa;
Coordinamento e supporto tecnico nella vgilanza in materia di sicurezza, igiene del lavoro e radiazioni ionizzanti;
Coordinamento e supporto in materia di controllo impianti e macchine soggette alle direttive di mercato;
Coordinamento attivita’ di vigilanza ordinaria, speciale, integrata e sulle attivita’ formative;
Coordinamento e programmazione vigilanza congiunta FF.SS.;
Coordinamento attivita’ di promozione e vgilanza sulle societa’ cooperative.
4. Mercato del lavoro.
Rapporti con enti locali ed altri organismi per interventi sinergici sul mercato del lavoro, anche a supporto dell’amministrazione centrale;
Compiti demandati a livello periferico nel processo di regolazione del mercato.
Allegato 2
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
1. Affari generali.
Segreteria;
Segreteria NATO-UEO;
Ufficio relazioni con il pubblico;
Servizio prevenzione e protezione sicurezza luoghi lavoro;
Partecipazione a comitati e commissioni diverse;
Rappresentanza presso organismi esterni;
Contenzioso con il personale dipendente.
2. Gestione delle risorse.
2.1. Risorse umane:
Amministrazione del personale;
Relazioni sindacati e contrattazione decentrata.
2.2. Risorse finanziarie e strumentali:
Bilancio e programmazione delle spese;
Gestione patrimoniale e contabile;
Centralino, protocollo e archivio;
2.3. Sistemi informativi:
Rilevazione ed elaborazione dei dati;
Conduzione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati.
2.4. Verifica dei risultati di gestione:
Controllo di gestione;
Programmazione, organizzazione e metodi di lavoro.
3. Attivita’ legale.
Contenzioso illeciti amministrativi;
Rappresentanza in giudizio;
Ricorsi amministrativi;
Riscossione coattiva;
Consulenza legale;
Inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro.
4. Conflitti di lavoro.
Conciliazione controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato;
Controversie collettive di lavoro nelle materie di competenza;
Collegi di conciliazione e arbitrato;
Raccolta contratti e accordi collettivi di lavoro;
Costo del lavoro: analisi e certificazioni;
Consulenza contrattuale;
Ammortizzatori sociali.
5. Vigilanza.
5.1. Vigilanza tecnica:
Vigilanza nei cantieri;
Vigilanza congiunta con le FF.SS. in materia di sicurezza;
Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;
Interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza ed igiene lavoro;
Vigilanza, accertamenti e indagini in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, CIGS, orario di lavoro, ecc.
5.2. Vigilanza ordinaria:
Vigilanza sull’applicazione delle norme di tutela;
Programmazione ed attivita’ di coordinamento di altri organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale;
Vigilanza sulle attivita’ formative: verifiche amministrativo-contabili;
Vigilanza sugli enti di patronato;
Esame verbali di accertamento degli istituti assicuratori e provvedimenti conseguenti;
Consulenza in materia di lavoro;
5.3. Sicurezza sul lavoro:
Collaudi e verifiche ascensori e montacarichi;
Provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Controllo impianti ed apparecchi soggetti alle direttive di mercato;
Consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ex art.
24 decreto legislativo n. 625/1994, e successive variazioni ed integrazioni;
Partecipazione a commissioni tecniche.
6. Provvedimenti amministrativi.
Autorizzazioni, dispense, certificazioni e convalide, ecc;
Attuazione delle norme in materia di immigrazione: flusso, rilascio di autorizzazioni per i lavoratori extracomunitari, rilascio libretti di lavoro.
7. Cooperazione.
Archivio anagrafico delle societa’ cooperative;
Vigilanza ordinaria e straordinaria sulle societa’ cooperative;
Riscossione contributi;
Provvedimenti amministrativi e sanzionatori;
Informazione consulenza e promozione.
8. Mercato del lavoro.
Rapporti con enti locali e altri organismi per interventi sinergici sul mercato del lavoro, anche a supporto dell’amministrazione centrale;
Compiti demandati a livello periferico nel processo di regolazione del mercato.