Decreto 22 novembre 2010, n. 91 (G.U. n. 15 del 20/01/2011)

  • Emanante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 20/01/2011
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

Thesaurus: Diritto allo studio, Politica dell`istruzione, Obbligo scolastico

Abstract:

Il presente decreto reca disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e’ attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).Le suddette norme si applicano per la fase transitoria biennale relativa gli anniscolastici 2010/2011 e 2011/2012, Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell’esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, e consente altresì l’accesso agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

 Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita’», in particolare l’art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;

 Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita’ di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il Protocollo Culturale tra l’Italia e la Francia del 17 luglio 2007; Rilevato che il citato Protocollo tra l’Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l’introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalaureat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;

Visto l’Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese;

Preso atto che il citato Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, all’art. 11, prevede una fase transitoria di due anni, successiva all’entrata in vigore del predetto Accordo, nella quale i due diplomi possono essere rilasciati, alle condizioni stabilite dall’a…