Decreto 25 gennaio 2013, n. 71253

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 113
  • Data fonte: 16/05/2013
Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

In attuazione dell’art. 2, comma 27  della legge 28 giugno 2012, n. 92, il  presente  decreto  determina,  per  l’anno 2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da  liquidarsi  –  in  funzione dell’effettiva aliquota di  contribuzione  –  ai  lavoratori  di  cui all’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012,  n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione  di  cui  all’art.  120  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388  e  all’art.  1,  comma  361,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia’ interamente applicate. Le indennita’ ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento  all’anno 2013, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate  per  un  importo pari al 20 per cento della misura delle indennita’ come calcolate  ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92.

In attuazione dell’art. 2, comma 27  della legge 28 giugno 2012, n. 92, il  presente  decreto  determina,  per  l’anno 2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da  liquidarsi  –  in  funzione dell’effettiva aliquota di  contribuzione  –  ai  lavoratori  di  cui all’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012,  n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione  di  cui  all’art.  120  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388  e  all’art.  1,  comma  361,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia’ interamente applicate. Le indennita’ ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento  all’anno 2013, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate  per  un  importo pari al 20 per cento della misura delle indennita’ come calcolate  ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92.

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