- Emanante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 45
- Data fonte: 24/02/2011
Thesaurus: Diritto allo studio, Obbligo scolastico
Abstract:
Il presente decreto conferma le disposizioni e le tabelle allegate di cui al decreto interministeriale n. 61 del 26 luglio 2010 per l’anno scolastico 2010/2011, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto la riduzione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali, così come previsto dall’art. 64 della Legge n. 133/2008 che prevede, da parte del Minsitero competente, la formulazione di piani programmatici orientati ad una maggiore ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico. Il decreto n. 95 interviene dopo la domanda cautelare di sospensione al TAR del decreto n. 61, la richiesta di appello del Ministero dell’Istruzione nonchè la formulazione delle osservazioni presentate dal dicastero rispetto alle eccezioni sollevate dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l’art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu’ regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu’ ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l’art. 1, comma 3 e l’art. 8, comma 4, lettera a);
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici di cui all’art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, nell’anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2, lettera a);
Considerato che ai sensi del citato comma 2, lettera a) la ridefinizione dell’orario complessivo annuale di cui all’art. 1, comma 4, e’ effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario fissato dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; Vista l’ordinanza n. 3368/2010 con la quale il TAR del Lazio – sezione terza-bis, accoglie la domanda cautelare sospendendo il decreto interministeriale n. 61/2010 relativo alla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l’A.S. 2010/2011 «fino all’acquisizione e alla com…