- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 51
- Data fonte: 02/03/2000
Thesaurus: Lavoro
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE :
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l’art. 25-bis, comma 5; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione; Visto il C.C.NDIdel comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 ed in particolare gli articoli 12 e 34; Visto l’art. 49 del Contratto collettivo nazionale integrativo; Vista la direttiva n. 210 del 3 settembre 1999, art. 5, comma 2, lettera d); Visto l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante norme in materia di appalti pubblici di servizi; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recanti disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato; Considerato che la realizzazione e l’organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilita’ professionali, in relazione alla complessita’ e peculiarita’ dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata; Ritenuto che, data la descritta specialita’ di tali servizi, e’ opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato; Ritenuto, altresi’, che e’ opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all’affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici;
Decreta:
Art. 1 – F i n a l i t a’
1.
Il presente decreto disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 34, commi 2 e 3, del C.C.N.L. e all’art. 49 del C.C.N.I., ai fini dell’attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 2 – O b i e t t i v i
1.
I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalita’ necessarie per garantire l’esercizio delle funzioni relative al profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi connesse al riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2.
I corsi, organizzati per moduli, comprendono attivita’ d’aula e attivita’ in situazione con modalita’ di autoformazione assistita; quest’ultima e’ attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete.
Art. 3 – Struttura, contenuti, durata e sedi della formazione
1.
Ciascun corso, secondo quanto previsto all’art. 49 del C.C.N.I., ha una durata complessiva di 100 ore ed e’ cosi’ articolato:
2.
I contenuti e la struttura delle attivita’ formative sono indicati nel titolo I dell’allegato tecnico che e’ parte integrante del presente decreto.
3.
I contenuti e la struttura delle attivita’ formative destinate ai responsabili amministrativi che si trovano nelle particolari posizioni previste dal C.C.N.I., sono indicati nel titolo II dell’allegato tecnico.
4.
Le sedi dei corsi di formazione sono le Istituzioni scolastiche espressamente individuate dall’Amministrazione centrale.
5.
La formazione e’ attuata nel periodo compreso dal 3 aprile al 31 agosto 2000.
Art. 4 – Partecipazione ai corsi di formazione
1.
Partecipano alle attivita’ formative disciplinate dal presente decreto i responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d’istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1o settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente dal comparto enti locali – purche’ trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999 – con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla citata legge.
2.
I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui ambito e’ situata l’istituzione scolastica sede di servizio. A tal fine presentano all’amministrazione scolastica provinciale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento.
3.
I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni richiamate nell’art. 49, comma 9, del C.C.N.I., ovvero che si trovano in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento fuori ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all’estero, partecipano all’attivita’ formativa finalizzata all’acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi con le modalita’ previste nel titolo II dell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
4.
L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione e’ attestata dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi allo svolgimento e alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative.
5.
Il numero delle assenze, debitamente documentate, non puo’ superare 1/5 della durata stabilita dall’art. 3 del presente decreto per l’attivita’ d’aula.
6.
Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessita’, potra’ essere organizzato a livello provinciale, regionale, interregionale o nazionale, dall’Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al punto 12 dell’art. 49 del C.C.N.I.
Art. 5 – Accreditamento e selezione delle agenzie formative
1.
Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le universita’, gli enti pubblici di formazione e assimilabili, i consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti di ricerca pubblici.
2.
Un apposito bando di gara disciplina i termini di presentazione delle domande. Per le modalita’ di accreditamento dei soggetti privati, e i relativi criteri di selezione, si terra’ conto di quanto previsto dall’art. 14 del C.C.N.I. nonche’ dall’art. 7 della direttiva n. 210/99. I criteri di riferimento sono: la formazione come missione dell’agenzia formativa tenendo conto delle finalita’ contenute nello statuto; l’attivita’ svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; l’esperienza accumulata nel campo della formazione; le capacita’ logistiche e la stabilita’ economica e finanziaria; l’attivita’ di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico; il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti gia’ avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; la disponibilita’ a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
3.
I soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dei corsi di formazione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione, in risposta al bando di gara, il Piano esecutivo della formazione che intendono erogare comprensivo della programmazione della formazione, delle metodologie, dei materiali utilizzati, dei docenti impiegati e del direttore del corso, nonche’ delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresi’ indicare, in ordine di priorita’, le regioni nelle quali intendono realizzare l’attivita’ di formazione, il numero dei lotti che si candidano a realizzare e devono espressamente dichiarare la propria disponibilita’ ad operare ove richiesto dall’Amministrazione centrale, nonche’ la propria disponibilita’ ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all’offerta presentata. Essi debbono inoltre dichiarare la propria disponibilita’ ad operare, su richiesta dell’Amministrazione centrale, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.
4.
Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di gara, di cui al comma 2, fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l’associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Ogni soggetto partecipante all’associazione o al consorzio deve espressamente indicare l’attivita’ che espleta per il servizio di formazione da fornire.
5.
L’individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento del procedimento di accreditamento e selezione, come disciplinato nel bando di gara di cui al comma 2. Il procedimento prevede due fasi: la prima fase ha lo scopo di accreditare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti, di cui al comma 3, nonche’ di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria, e della verifica della compatibilita’ di cui all’allegato tecnico titolo III. Nella seconda fase si procedera’ alla selezione e graduazione dei soggetti accreditati sulla base di una specifica valutazione del Piano esecutivo presentato da parte dei soggetti, per la realizzazione dei corsi, sotto il profilo progettuale e operativo, e dell’offerta economica secondo i criteri fissati nel predetto allegato tecnico e specificati nel bando di gara.
6.
Per l’espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della consulenza di un’apposita commissione tecnica nazionale di valutazione, nominata con successivo provvedimento.
7.
I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, ne’ partecipare in qualita’ di corsisti alla formazione. Il personale della scuola che svolge funzioni di responsabile amministrativo ed il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione non puo’ essere impiegato per la realizzazione delle attivita’ formative.
8.
Con apposito provvedimento saranno determinati gli oneri finanziari per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione e delle spese connesse e la specificazione dei capitoli della tabella 6 del bilancio di previsione 2000 del Ministero della pubblica istruzione su cui tali spese dovranno essere imputate.
9.
Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi in lotti raggruppando i corsi su base regionale e/o interregionale e il numero dei corsi e’ determinato tenendo conto che ogni corso, definito di norma su base provinciale, e’ frequentato di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto e’ composto da un numero medio di dieci corsi. Il bando di cui al comma 2 specifichera’ in un apposito allegato la configurazione dei lotti.
10.
A ciascun soggetto non puo’ essere affidato a livello nazionale piu’ del 10% dei lotti dei corsi di cui al punto 10.
11.
Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l’assegnazione dei lotti di corsi e’ effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell’ordine di priorita’ indicato dai soggetti ai sensi del comma 4, espletate le attivita’ previste dall’art. 6.
12.
Allorche’, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un’offerta sufficiente, l’amministrazione centrale provvedera’ all’assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilita’ espressa dagli stessi ai sensi del comma 4 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potra’ di norma superare del 15% quello indicato nell’offerta economica dai soggetti accreditati
13.
L’elenco delle agenzie accreditate, selezionate e dichiarate vincitrici con l’indicazione dei lotti assegnati e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6 – Affidamento delle attivita’ di formazione e vincoli contrattuali
1.
L’attivita’ di formazione puo’ essere realizzata esclusivamente dalle agenzie dichiarate vincitrici ai sensi dell’art. 5 del presente decreto.
2.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie dichiarate vincitrici, l’Amministrazione centrale pubblichera’, sul proprio sito intranet, l’elenco delle sedi dove verranno svolti i corsi e l’elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno presentato la richiesta di partecipazione.
3.
L’Amministrazione centrale procedera’ all’assegnazione dei responsabili amministrativi ai corsi di formazione utilizzando il criterio di viciniorita’ tra la sede del corso e quella di servizio, anche sulla base delle esigenze tecnico-logistiche dell’Amministrazione centrale stessa.
4.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle agenzie dichiarate vincitrici, l’Amministrazione scolastica regionale procedera’ all’affidamento delle attivita’ formative, inerenti ai lotti indicati, attraverso la stipulazione con le agenzie dichiarate vincitrici di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all’elenco di cui all’art. 5, comma 14.
5.
La convenzione prevedera’, tra l’altro:
6.
La verifica delle attivita’ svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici e’ attuata secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
7.
In caso di mancata attuazione, o non conforme adeguamento, del piano esecutivo da parte delle agenzie dichiarate vincitrici la convenzione si intendera’ risolta di diritto, senza alcun onere per l’Amministrazione scolastica regionale.
8.
Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilita’ della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attivita’ formative secondo il piano esecutivo presentato e secondo quanto previsto dal comma 5, punto b).
Art. 7 – Criteri di valutazione e di certificazione della qualita’ di ciascun corso e di rendicontazione delle spese
1.
La valutazione e la certificazione della qualita’ dei corsi realizzati dalle agenzie formative e’ attuata dall’Amministrazione centrale ed e’ finalizzata, anche sulla base di quanto previsto dal successivo art. 8, alla verifica dei contenuti formativi erogati, delle attrezzature utilizzate, dei docenti impegnati.
2.
La rendicontazione delle spese sostenute e’ effettuata, da parte dei soggetti affidatari, nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spettera’ il compito della loro verifica.
Art. 8 – Monitoraggio e valutazione
1.
La realizzazione della formazione e’ seguita attraverso un’attivita’ di monitoraggio e valutazione in itinere, che realizzera’ una costante osservazione delle attivita’ formative messe in opera dalle agenzie formative.
2.
La Direzione generale del personale attuera’ una specifica macro attivita’ di sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e un controllo e valutazione in itinere in merito alle iniziative realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla legge n. 440 del 18 dicembre 1997 “Fondo per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”. Le attivita’ di monitoraggio di cui al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza.
3.
I criteri per l’attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma anche all’analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del personale nell’ambito della sorveglianza.
4.
I criteri per l’attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma anche all’analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del personale nell’ambito della sorveglianza.
Art. 9 – Formazione del personale delle scuole non statali
Ai fini della formazione del personale preposto alla Direzione generale dell’istruzione media non statale, gli enti gestori delle predette scuole potranno richiedere la realizzazione delle attivita’ formative previste dal presente decreto, con i relativi oneri a loro carico, alle agenzie formative dichiarate vincitrici.
Art. 10 – Finanziamento delle attivita’
La spesa relativa alla realizzazione delle attivita’ di formazione, di cui al presente decreto, e’ prevista nella misura di lire 13 miliardi. Detta spesa trova la copertura finanziaria per lire 4 miliardi con l’impegno preso sul cap. 1068 – esercizio finanziario 1999 – dalla Direzione generale per l’istruzione media non statale sulla base del piano di riparto delle risorse per il “Fondo per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, di cui alla legge n. 440/1997 (nota prot. n. 364 del 3 agosto 1999 dell’Ufficio di coordinamento per il bilancio e per la gestione dei flussi finanziari). La restante somma necessaria, pari a lire 9 miliardi, gravera’ sul cap. 1698 dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione – esercizio finanziario 2000, che presenta uno stanziamento complessivo di lire 30.825.250.000.
Art. 11 – Personale in servizio nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano
Il presente decreto si applica per il personale statale, in mancanza di “specifica disciplina”, anche per l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi in servizio nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.