- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 59
- Data fonte: 11/03/2000
Thesaurus: Occupazione
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione; Visto l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l’emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l’apprendistato; Sentito il parere delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1
1.
Il tutore aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attivita’ lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2.
Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3.
Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
1.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2.
Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutore deve:
3.
Il requisito di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4.
Ciascun tutore puo’ affiancare non piu’ di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
Art. 3
1.
Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
2. I tutori di cui al comma 1, dell’art. 2, del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all’avvio della prima annualita’ di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2, dell’art. 1, del presente decreto nell’ambito delle attivita’ formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 16, comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196, verra’ determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali.