Decreto 28 marzo 2001

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 83
  • Data fonte: 09/04/2001
Modificazioni al decreto 2 febbraio 2001 recante fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del presidente della repubblica 28 luglio 2000, n.314, a favore dell'imprenditoria femminile. (bando 2001).

Thesaurus: Mercato del lavoro, Lavoro

Abstract:

Il provvedimento preso in considerazione modifica il decreto del presidente della repubblica 28 luglio 2000, n.314 sui termini di presentazione delle domande di agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile.

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile” (n. 54, allegato 1, della legge n. 59/1997); Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 2 febbraio 2001 concernente la fissazione dei termini di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile per il bando 2001; Visto in particolare l’art. 2 del citato decreto 2 febbraio 2001 che disciplina le modalita’ per la trasmissione delle domande relative alle iniziative da realizzare nelle regioni che hanno integrato le risorse statali e l’allegato 2 del medesimo decreto che riporta l’elenco degli uffici regionali competenti a ricevere le domande; Vista la nota della Regione siciliana n. 5090/698 del 23 febbraio 2001 con la quale viene comunicato che, a seguito della legge regionale n. 31 del 13 febbraio 2001, e’ variato l’ufficio competente alla gestione degli interventi di cui alla legge n. 215/1992; Vista la nota della regione Liguria n. 26592/896 del 21 febbraio 2001 con la quale viene rettificata l’indicazione dell’ufficio competente alla gestione degli interventi di cui alla legge n. 215/1992 riportata nel citato decreto 20 febbraio 2001; Considerato che per un errore materiale l’importo del totale delle risorse assegnate alla regione Sardegna indicato all’art. 2, comma 5 del citato decreto 2 febbraio 2001 e’ stato indicato in L/mld 14,830 anziche’ in L/mld 14,580;

Decreta:

Art. 1

Gli uffici competenti a ricevere le domande delle imprese per l’accesso alle agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile per le iniziative da realizzare nel territorio delle regioni Sicilia e Liguria sono i seguenti: regione Sicilia, assessorato regionale per l’industria, dipartimento regionale industria, viale Regione Siciliana n. 4580 – 90145 Palermo; regione Liguria, Dipartimento sviluppo economico, settore politiche di sviluppo industria e artigianato, via Gabriele d’Annunzio, 113 – 16121 Genova.

Art. 2

L’importo totale relativo alla regione Sardegna, derivante dalla somma della quota statale e di quella regionale, riportato nell’art. 1, comma 5, del decreto 20 febbraio 2001, e’ rettificato in L/mld 14,580.