- Emanante: Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 39
- Data fonte: 15/02/2013
Thesaurus: Formazione, Istruzione, Educazione
Abstract:
Il decreto disciplina, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, cosi’ come sostituito dall’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita’ di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione. I programmi sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine e sono finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei Paesi d’origine o allo sviluppo delle attivita’ produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine. L’art. 4 definisce i contenuti dei percorsi formativi che devono necessariamente prevedere l’insegnamento della lingua italiana e nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonche’ di educazione civica per favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il provvedimento definisce altresì i soggetti pubblici e privati titolati alla presentazione dei programmi di formazione, i requisiti minimi in essi contenuti, e la procedura di valutazione e approvazione degli stessi.
Il decreto disciplina, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, cosi’ come sostituito dall’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita’ di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione. I programmi di sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine e sono finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei Paesi d’origine o allo sviluppo delle attivita’ produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine. L’art. 4 definisce i contenuti dei percorsi formativi che devono necessariamente prevedere l’insegnamento della lingua italiana, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonche’ di educazione civica per favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il provvedimento definisce altresì i soggetti pubblici e privati titolati alla presentazione dei programmi di formazione, i requisiti minimi in essi contenuti e la procedura di valutazione e approvazione degli stessi.