Decreto 3 luglio 2000

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 163
  • Data fonte: 14/07/2000
Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione della agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488.

Thesaurus: Mercato del lavoro, Programmazione

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno; Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 luglio 1999 concernenti le direttive per la concessione e l’erogazione di agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 luglio 1998 che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente l’estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ha fissato le direttive per la concessione e l’erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore; Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 2 marzo 2000 che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l’estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore del commercio, ha fissato le direttive per la concessione e l’erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore; Visto, in particolare, l’art. 8 di detto decreto ministeriale del 2 marzo 2000 che prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provveda, con proprio decreto, a redigere il testo unico redazionale delle citate direttive;

Decreta:

Art. 1 – Articolo unico

E’ approvato, in allegato al presente decreto, il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.