Decreto 6 giugno 2011 G.U. n. 208 del 07/09/2011)

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 208
  • Data fonte: 07/09/2011
Riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Thesaurus: Contributi finanziari, Imprese

Abstract:

Il presente decreto ministeriale dispone, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, risorse finanziarie per un ammontare di 10 milioni di euro, per la concessione di cogaranzie e controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi, in relazione ad operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese aventi sedi legali nelle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione guadagni  nell’arco temporale compreso tra gennaio 2008 e settembre 2010..

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art.2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese: Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l’economia», ed in particolare l’art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l’art. 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche’ le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita’ e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita’ di operativita’ della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l’art. 2 comma 37, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, la quale dispone che al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu’ alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche’ per potenziare gli strumenti di tutela dell…