Decreto 8 febbraio 2013

  • Emanante: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 90
  • Data fonte: 17/04/2013
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto - ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)

Thesaurus: Istruzione

Abstract:

Il presente decreto disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato di istruzione secondaria di II grado per la parte specifica denominata “ESABAC”  in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma  il  24  febbraio  2009. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell’esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi,  conformemente  a  quanto  previsto  dal   citato   Accordo ha  pari  valore  a  quello  che  si  consegue  nelle istituzioni  scolastiche  italiane  a  conclusione   dei   corsi   di istruzione secondaria di secondo grado.  Detto  diploma  consente  di accedere  agli  studi  superiori  di   tipo   universitario   e   non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana. Parimenti, Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato  francese  in esito al superamento dell’esame specifico  ESABAC  nelle  istituzioni scolastiche italiane  è equipollente  a  quello  che  si  consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l’accesso agli  istituti   di   insegnamento   superiore   francesi   di   tipo universitario e non,  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione francese. Le scuole italiane  all’estero,  statali  e  paritarie,  possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero degli affari esteri,  previo  parere  favorevole  della Parte francese e del Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca. In ogni caso, le prove  scritte  relative  alla  parte specifica dell’esame di Stato sono identiche a  quelle  somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e  devono  svolgersi  nello stesso giorno e con orari corrispondenti.

Il presente decreto disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato di istruzione secondaria di II grado per la parte specifica denominata “ESABAC”  in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma  il  24  febbraio  2009. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell’esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi,  conformemente  a  quanto  previsto  dal   citato   Accordo ha  pari  valore  a  quello  che  si  consegue  nelle istituzioni  scolastiche  italiane  a  conclusione   dei   corsi   di istruzione secondaria di secondo grado.  Detto  diploma  consente  di accedere  agli  studi  superiori  di   tipo   universitario   e   non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana. Parimenti, Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato  francese  in esito al superamento dell’esame specifico  ESABAC  nelle  istituzioni scolastiche italiane  è equipollente  a  quello  che  si  consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l’accesso agli  istituti   di   insegnamento   superiore   francesi   di   tipo universitario e non,  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione francese. Le scuole italiane  all’estero,  statali  e  paritarie,  possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero degli affari esteri,  previo  parere  favorevole  della Parte francese e del Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca. In ogni caso, le prove  scritte  relative  alla  parte specifica dell’esame di Stato sono identiche a  quelle  somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e  devono  svolgersi  nello stesso giorno e con orari corrispondenti.

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