- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 195
- Data fonte: 23/08/2001
Thesaurus: Programmazione, Istruzione universitaria
IL MINISTRO Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Visto l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 n. 507; Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 “ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione” per le regioni dell’obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali della Unione Europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995; Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 “interventi per la formazione e l’occupazione” per le regioni dell’obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3495 del 15 dicembre 1994; Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 “azioni innovative per la formazione e l’occupazione” per le regioni dell’obiettivo 3, a valere sul Fondo Sociale Europeo, approvato con decisione C/94 n. 3496 del 15 dicembre 1994; Tenuto conto dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell’alta formazione, oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea per il 2000-2006 in favore delle Universita’, in particolare del programma operativo 2000-2006 “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” per le regioni dell’obiettivo 1, approvato con decisione C(2000) 2343 dell’8 agosto 2000; Vista la ministeriale n. 198 del 23 gennaio 2001; Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 ed i pareri resi dagli stessi; Viste le ministeriali n. 512 dell’11 aprile e n. 702 del 3 maggio 2001 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato; Considerate le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003 dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388;
D E C R E T A
Art. 1 – Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intendono:
Art. 2 – Risorse finanziarie
1.
Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2001-2003, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 n. 507, previste in 245 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A e B e specificato negli articoli successivi. —-> Vedere Tabelle A – B <—-
Art. 3 – Corsi di laurea e di laurea specialistica
1.
In conformita’ a quanto disposto dall’art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l’istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica “aventi la stessa denominazione” dei corsi di diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo quanto stabilito alla lettera b).
2.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di laurea specialistica:
3.
L’attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 e’ subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilita’ delle dotazioni necessarie.
Art. 4 – Innovazione didattica
1.
Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, come disciplinata dall’art. 3 del presente decreto, anche con riferimento all’adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le biblioteche, e all’insegnamento universitario a distanza, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 87 2002 | 74 2003 | 64
2.
I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita’ in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente attivabili e incentivabili, determinato con le modalita’ definite dal Comitato nel documento DOC 6/01 “interventi di sostegno per l’avvio della riforma dei corsi di studio”.
3.
I fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati: per i corsi di laurea specialistica: per le facolta’ ed i corsi di laurea gia’ istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 4, (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25; per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) della legge 2 agosto 1999, n. 264, viene prevista dalle Universita’ la programmazione degli accessi.
4.
L’innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati nell’allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sara’ valutata al termine del periodo di riferimento della presente programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri. In relazione ad esiti non positivi di tale valutazione l’entita’ dei fondi attribuiti per l’innovazione didattica (in relazione al presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri fondi) sara’ recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita’ statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 (Universita’ non statali).
Art. 5 – Corsi di laurea in scienze motorie
1.
Per le iniziative di innovazione didattica previste dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di facolta’ e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | consolidabili ===================================================================== 2001 | 5 2002 | 5 2003 | 5
2.
I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita’ statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie, attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell’ambito delle facolta’ di scienze motorie; attesa la particolarita’ organizzativa dell’Istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell’ISEF statale di Roma, il contributo relativo e’ incrementato del 50 per cento.
3.
L’erogazione dei fondi di cui al precedente comma e’ subordinata alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle iniziative agli obiettivi ed alle modalita’ stabilite dall’art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto legislativo 8 maggio 1998 n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.
Art. 6 – Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e per le professioni legali
Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facolta’ presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminato.
Art. 7 – Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti
1.
Per le iniziative di innovazione didattica relative alla formazione degli insegnanti per la scuola, mediante l’attivazione delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili | consolidabili ===================================================================== 2001 | 5 | 5 2002 | 5 | 5 2003 | 5 | 5
2.
I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell’indirizzo relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti tra le Universita’, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 20 del presente decreto, con i seguenti criteri: – per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di: 150 milioni per le scuole organizzate da una sola Universita’; 200 milioni per le scuole organizzate mediante intese tra piu’ Universita’; – il restante importo va ripartito: per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti coperti; per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei posti programmati.
Art. 8 – Scuole di specializzazione per le professioni legali
1.
Per le iniziative di innovazione didattica relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | — 2002 | — 2003 | 10
2.
I fondi saranno ripartiti tra le Universita’ in proporzione al numero dei posti programmati.
Art. 9 – Orientamento e tutorato
1.
Per iniziative relative alle attivita’ di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 4,15 2002 | — 2003 | —
2.
I fondi saranno ripartiti in relazione alle proposte gia’ presentate dalle Universita’ e valutate positivamente dai Comitati regionali di coordinamento, utilizzando i criteri di ripartizione previsti dall’art. 16, comma 2, lettera a), del D.M. 21 giugno 1999. 3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal precedente comma sara’ costituito, con decreto del Direttore del Dipartimento.
Art. 10 – Internazionalizzazione
1.
Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Universita’: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | — 2002 | 10 2003 | 10
2.
I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all’accrescimento della qualita’ del sistema formativo, ed a promuovere la competitivita’ degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere:
3.
In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le Universita’ presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.murst.it, a partire dal 1o luglio 2001, con chiusura al 30 novembre 2001. Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Universita’ dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31 gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi gia’ sottoscritti con i partners universitari coinvolti.
4.
La selezione dei progetti sara’ affidata ad un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
5.
Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali: – sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto; – sia dichiarato un impegno finanziario dell’Universita’ e delle Universita’ partners per il cofinanziamento dell’iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento; siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, la mobilita’ degli studenti per un congruo periodo di tempo nonche’ a favorire, per i progetti indicati al precedente comma 2, lettera c, scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.
Art. 11 – Scuole Superiori
1.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, per il consolidamento nell’ambito delle Universita’ di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori, avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati tra tali Universita’ ed il Ministero (ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 3 2002 | 3 2003 | 3
2.
Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla residenzialita’, dalla adeguata dotazione di biblioteche e laboratori, dall’ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, nonche’ dal pieno esercizio del tutorato.
3.
Al termine del primo periodo triennale di sperimentazione, stabilito dagli accordi di programma, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica. Sulla base degli esiti della verifica, del piano operativo presentato dalle Universita’ relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal Comitato, nella quale dovranno essere altresi’ delineati i criteri per la ripartizione delle risorse previste dal primo comma del presente articolo, con decreto del Ministro viene attivata la procedura per la istituzionalizzazione delle iniziative e per la ripartizione dei fondi.
4.
Al termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall’accordo di programma stipulato tra l’Universita’ di Siena e il Ministero ai fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, con particolare riferimento all’internazionalizzazione del dottorato di ricerca, il Comitato provvede ad effettuare la prevista verifica ai fini dell’eventuale istituzionalizzazione dell’iniziativa.
Art. 12 – Corsi di dottorato e attivita’ di ricerca avanzata
1.
L’obiettivo viene perseguito mediante l’individuazione, in via sperimentale, di un numero limitato di iniziative gia’ attivate o da attivarsi, finalizzate a costituire poli di riferimento di alta qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca, in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato di ricerca e di correlate attivita’ di ricerca avanzata, con l’obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti.
2.
Le iniziative devono presentare le caratteristiche sottoindicate:
3.
Sulla base della sussistenza, anche in termini progettuali, delle caratteristiche di cui al comma 2, vengono individuate, per il triennio 2001-2003, le seguenti iniziative:
4.
Per le iniziative di cui al comma 3 sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 10 2002 | 20 2003 | 30
5.
I fondi saranno ripartiti tra le Universita’ per le iniziative indicate al comma 3 con le seguenti modalita’: – il 40 per cento in parti uguali; – il 60 per cento in relazione ai criteri indicati ai successivi punti, attribuendo analogo peso a ciascuno di essi:
6.
. Al termine del triennio il Comitato effettua la valutazione delle iniziative finanziate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali ed alla qualita’ di ciascuna di esse, nonche’ all’effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la loro individuazione, redigendo apposita relazione al Ministro ai fini dell’accreditamento delle iniziative stesse, in caso di valutazione positiva, come “Scuola di dottorato di ricerca di alta qualificazione”.
Art. 13 – Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea
1.
In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati nelle premesse del presente decreto, alle richieste delle Universita’, e tenuto conto di quanto indicato dall’art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell’Unione Europea in quanto – in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale – aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.
2.
Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell’ambito del programma operativo 1994-1999 “interventi per la formazione e l’occupazione”, per le regioni dell’obiettivo 3, e APOLLO, all’interno del programma operativo 1994-1999 “azioni innovative per la formazione e l’occupazione”, per le regioni dell’obiettivo 3, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 22,85 2002 | — 2003 | —
3.
Per le iniziative nell’ambito del programma operativo 2000-2006 “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” per le regioni dell’obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 16 2002 | 16 2003 | 16
4.
Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell’ambito del programma operativo 1994-1999 “ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione” per le regioni dell’obiettivo 1. A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 17 2002 | 17 2003 | 17
Art. 14 – Centri di eccellenza nella ricerca
1.
Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili ===================================================================== 2001 | 20 2002 | 40 2003 | 30
2.
I fondi saranno attribuiti alle Universita’:
Art. 15 – Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud
1.
Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Universita’ meridionali (ubicate nelle regioni dell’obiettivo 1, come individuate ai sensi dell’art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999 n. 488) le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | non consolidabili | consolidabili ===================================================================== 2001 | 15 | 10 2002 | 15 | 10 2003 | 15 | 10
2.
I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 20 del presente decreto, come segue:
Art. 16 – Decongestionamento degli Atenei sovraffollati
1.
Per il decongestionamento del sistema universitario romano mediante interventi a favore dell’Universita’ “La Sapienza” di Roma e delle Universita’ di Roma “Tor Vergata” e di Roma “Tre” istituite, rispettivamente, con la legge 3.4.1979, n. 122 e con il decreto ministeriale 29.10.1991 per il decongestionamento della stessa, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001-2003: ===================================================================== | consolidabili ===================================================================== 2001 | 25 2002 | 25 2003 | 25
2.
. Il 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma 1 e’ riservato per le esigenze di decongestionamento dell’Universita’ “La Sapienza” di Roma. I fondi saranno utilizzati dall’Universita’ in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in attuazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative.
3.
Il restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va ripartito, in parti uguali, tra le Universita’ di Roma “Tor Vergata” e di Roma “Tre”, che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di decongestionamento degli analoghi corsi dell’Universita’ “La Sapienza” di Roma, valutato sulla base dell’incremento realizzato o previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.
Art. 17 – Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento
1.
Le Universita’, entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 10 e 11 del presente decreto inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.
2.
I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al precedente comma, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.
Art. 18 – Riassetto del sistema universitario
1.
Le facolta’ ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
2.
Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi eventualmente funzionanti in difformita’ di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere sottoposti dalle Universita’ alla procedura prevista all’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Nei riguardi di tali corsi trova applicazione quanto indicato al precedente comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, previa relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che non dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti gia’ iscritti ai medesimi.
3.
. Il Comitato presenta, entro il 2002, una relazione tecnica sull’assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilita’ di adottare, nell’ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l’istituzione di corsi di studio o facolta’ o il trasferimento degli stessi ad altre Universita’.
Art. 19 – Relazioni delle Universita’
1.
. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8, 15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Universita’ invieranno al Ministero una relazione con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalita’ di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovra’ essere dato atto della verificata congruita’ tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2.
Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Universita’ invieranno al Ministero, al termine del periodo che sara’ stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l’indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
3.
Ove le Universita’ non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulera’ al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all’anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita’ statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 (Universita’ non statali).
4.
. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.
Art. 20 – Destinazione delle risorse finanziarie
1.
Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le Universita’, mentre quelle consolidabili soltanto alle Universita’ statali.
Art. 21 – Copertura finanziaria
1.
. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l’utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato: ===================================================================== 2001 | 245 ===================================================================== 2002 | 245 2003 | 245
2.
Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507.
3.
. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.