Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 1999, n. 477

  • Emanante: 2
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 23/11/1999
Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Thesaurus: Inclusione sociale, Immigrazione, Politiche sociali

Art. 1 – Compiti della commissione

1. La commissione interMinisteriale per l’attuazione dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato “Testo Unico”, procede alla selezione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui al medesimo art. 18, come disciplinati dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei criteri e delle modalita’ indicati nel presente decreto.

Art. 2 – Tipologie di programmi

1. Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di programmi di Assistenza ed integrazione sociale:

A) azioni di sistema;

B) programmi di protezione sociale.

2. Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza nazionale concernenti: interventi volti all’informazione e campagne di sensibilizzazione; indagini e ricerche sulla consistenza e l’andamento del fenomeno; interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici e privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla repressione del fenomeno del traffico di persone, nonche’ alle diverse forme di assistenza alle vittime; interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione ed al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonche’ alla generalizzazione delle buone pratiche; promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i paesi di origine del fenomeno o con i paesi interessati ai flussi del traffico; sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime del traffico; attivita’ di monitoraggio e di verifica dell’efficacia dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.

3. Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, IV i compresa la possibilita’ di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del Testo Unico, allo straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e minori.

Art. 3 – Azioni di sistema

1. I progetti, anche pluriennali, relativi alla realizzazione di azioni di sistema come definiti al precedente art. 2, commi 1 e 2, possono essere presentati esclusivamente da soggetti pubblici al dipartimento per le pari opportunita’, per l’esame della commissione interMinisteriale istituita ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse.

2. In ogni caso non puo’ essere destinata alle azioni di sistema una quota eccedente il venticinque per cento delle risorse stanziate annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all’art. 18 del Testo Unico.

Art. 4 – Programmi di protezione sociale

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, possono essere presentati dai seguenti soggetti: Regioni, province, comuni, Comunita’ Montane e loro consorzi; soggetti privati convenzionati iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita’ a favore degli immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394.

2. Ai sensi dell’art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, per l’esercizio finanziario in corso, puo’ prescindersi, per i soggetti privati forniti dei requisiti per ottenere l’iscrizione al predetto registro, dalla effettiva iscrizione.

3. La presentazione del progetto deve essere corredata da:

A) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che rechi indicazioni circa: gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio; i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto; la localizzazione dell’intervento; le metodologie utilizzate; la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza, inserimento sociale lavorativo, formazione, azioni integrate, buone pratiche con i paesi di origine, ecc.); i destinatari dell’intervento (numero, tipologia, provenienza); la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto; le modalita’ di collegamento tra i diversi attori dell’intervento; le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica, competenze richieste, ore di lavoro previste); strutture, immobili ed attrezzature occorrenti; costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo: personale – attrezzature – strutture – materiale di consumo – utenze – spese amministrative – misure di sostegno – misure di accompagnamento); partecipazione al finanziamento da parte dell’ente proponente, in misura pari al 30 per cento; eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto;

B) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire incentrata sugli indicatori di seguito riportati: numero persone assistibili o destinatarie; effetto moltiplicatore; trasferibilita’ dei risultati; promozione delle buone pratiche;

C) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a: natura e caratteristiche del soggetto proponente, nonche’ del soggetto attuatore se diverso dal proponente; esperienze maturate dal soggetto proponente, nonche’ dal soggetto attuatore.

4. La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base delle priorita’ eventualmente, indicate negli avvisi di cui al successivo art. 5, nonche’ dei seguenti indicatori e criteri: esperienza e capacita’ organizzativa del proponente; articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza; previsione di forme di partneriato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia; capacita’ di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale; cantierabilita’ dell’intervento; localizzazione del progetto in zone a piu’ alta diffusione del fenomeno; assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali; carattere innovativo dell’intervento; qualita’ dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunita’ di inserimento sociale lavorativo; caratteristiche delle azioni integrate; competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza; ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma 2, lettera b).

Art. 5 – Termini e modalita’ per la presentazione dei progetti

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, sono presentati per la valutazione al dipartimento per le pari opportunita’ delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita’ indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.