
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 167
- Data fonte: 19/07/2000
Abstract:
Ad attuazione e coordinamento del capo i della legge sul giudice di pace n. 468/99, e stabilito il presente regolamento. il consiglio giudiziario va integrato con cinque rappresentanti (due componenti effettivi e tre supplenti), designati da ciascun consiglio dell’ordine della corte d’appello. occorre il possesso di requisiti per l’ammissione al tirocinio, da possedersi al momento della domanda, si possono compiere accertamenti d’ufficio, anche successivi, circa il possesso. nella domanda, oltre il possesso dei requisiti, occorre la dichiarazione dell’interessato di non essere stato gia ammesso al tirocinio e di non versare in causa d’incompatibilita. il consiglio formula proposte di ammissione al tirocinio e definisce la graduatoria di idoneita tra gli aspiranti. e’ prevista la copertura delle vacanze dagli aspiranti gia dichiarati idonei, in seguito anche a domande di trasferimento. sono altresi disciplinati casi si decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari.