- Emanante: Governo
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 38
- Data fonte: 15/02/2007
Thesaurus: Immigrazione
Abstract:
Si stabilisce che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3 della decisione della commissione europea 2003/193/ce del 5 giugno 2002 in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito, viene effettuato dall’agenzia delle entrate.
Si stabilisce che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3 della decisione della commissione europea 2003/193/ce del 5 giugno 2002 in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito, viene effettuato dall’agenzia delle entrate.