Decreto-Legge 15 febbraio 2007, n. 10

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 38
  • Data fonte: 15/02/2007
Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

Thesaurus: Immigrazione

Abstract:

Si stabilisce che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3 della decisione della commissione europea 2003/193/ce del 5 giugno 2002 in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito, viene effettuato dall’agenzia delle entrate.

Si stabilisce che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3 della decisione della commissione europea 2003/193/ce del 5 giugno 2002 in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto è stato fruito, viene effettuato dall’agenzia delle entrate.

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