Decreto-Legge 20 Maggio 1993, n. 148

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 116
  • Data fonte: 20/05/1993
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Thesaurus: Mercato del lavoro, Occupazione, Formazione, Lavoro

Abstract:

Il decreto-legge in oggetto dispone in merito agli interventi urgenti a sostegno dell’occupazione con l’istituzione all’articolo 1 del  Fondo per l’occupazione, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative previste dallo stesso provvedimento. Una quota del predetto fondo è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi. All’articolo 1-ter viene istituito il Fondo per lo sviluppo per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente. Tra gli altri interventi citiamo: interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell’occupazione, interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, norme in materia di politica dell’impiego, contratti di solidarietà, norme in materia di cassa integrazione guadagni, norme in materia di licenziamenti collettivi. All’articolo 9, il decreto-legge dispone in materia di formazione professionale stabilendo, tra l’altro, che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni  con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori di  lavoro  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto-legge in oggetto dispone in merito agli interventi urgenti a sostegno dell’occupazione con l’istituzione all’articolo 1 del  Fondo per l’occupazione, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative previste dallo stesso provvedimento. Una quota del predetto fondo è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi. All’articolo 1-ter viene istituito il Fondo per lo sviluppo per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente. Tra gli altri interventi citiamo: interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell’occupazione, interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, norme in materia di politica dell’impiego, contratti di solidarietà, norme in materia di cassa integrazione guadagni, norme in materia di licenziamenti collettivi. All’articolo 9, il decreto-legge dispone in materia di formazione professionale stabilendo, tra l’altro, che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni  con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori di  lavoro  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale.

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