- Emanante: Governo
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 116
- Data fonte: 20/05/1993
Thesaurus: Mercato del lavoro, Occupazione, Formazione, Lavoro
Abstract:
Il decreto-legge in oggetto dispone in merito agli interventi urgenti a sostegno dell’occupazione con l’istituzione all’articolo 1 del Fondo per l’occupazione, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative previste dallo stesso provvedimento. Una quota del predetto fondo è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi. All’articolo 1-ter viene istituito il Fondo per lo sviluppo per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente. Tra gli altri interventi citiamo: interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell’occupazione, interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, norme in materia di politica dell’impiego, contratti di solidarietà, norme in materia di cassa integrazione guadagni, norme in materia di licenziamenti collettivi. All’articolo 9, il decreto-legge dispone in materia di formazione professionale stabilendo, tra l’altro, che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il decreto-legge in oggetto dispone in merito agli interventi urgenti a sostegno dell’occupazione con l’istituzione all’articolo 1 del Fondo per l’occupazione, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative previste dallo stesso provvedimento. Una quota del predetto fondo è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi. All’articolo 1-ter viene istituito il Fondo per lo sviluppo per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente. Tra gli altri interventi citiamo: interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell’occupazione, interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, norme in materia di politica dell’impiego, contratti di solidarietà, norme in materia di cassa integrazione guadagni, norme in materia di licenziamenti collettivi. All’articolo 9, il decreto-legge dispone in materia di formazione professionale stabilendo, tra l’altro, che le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.