- Emanante: Il Presidente della Repubblica
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 303
- Data fonte: 30/12/1989
Thesaurus: Disposizioni, Status di rifugiato
Abstract:
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell’ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall’Italia all’atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve e provvede a riordinare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rigugiato.