Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  • Emanante: Governo
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 28
  • Data fonte: 04/03/2005
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

Thesaurus: Professioni

Abstract:

La presete legge disciplina i diritti della proprietà industriale. A norma dell’art. 2  I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietaà industriale.  Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.  Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.   Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.  L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da’ luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

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