
- Emanante: Governo
- Fonte: Supplementi Ordinari
- Numero fonte: 28
- Data fonte: 04/03/2005
Thesaurus: Professioni
Abstract:
La presete legge disciplina i diritti della proprietà industriale. A norma dell’art. 2 I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietaà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da’ luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.