
- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 80
- Data fonte: 05/04/2013
Thesaurus: Comunicazione istituzionale, Trasparenza
Abstract:
Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Poiché la trasparenza e’ condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, l’accessibilità alle informazioni concernenti la P.A. integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Tra i principi generali, la nuova disciplina stabilisce l’esigenza di assicurare un’adeguata qualità dei dati e delle informazioni attraverso l’integrità delle stesse, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7. Il decreto definisce altresì la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione e i limiti di applicazione alla trasparenza. Al Capo 1-ter, l’articolo 12 dispone in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale. I successivi Capi, da II a VI, disciplinano gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività; l’uso delle risorse pubbliche; le prestazioni offerte e i servizi erogati; gli obblighi di pubblicazione in settori speciali; infine, il sistema della vigilanza e delle sanzioni.