- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 224
- Data fonte: 25/09/2000
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Il provvedimento in esame apporta alcune integrazioni e modifiche al decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345 in tema di protezione dei giovani sul lavoro. ribadisce il divieto sancito dall’art. 7 del decreto legislativo su menzionato di adibire gli adolescenti ad alcuni lavori, tranne che per indispensabili motivi didattici e o di formazione per il tempo strettamente necessario alla formazione. i bambini e gli adolescenti possono lavorare purche siano dichiarati idonei e sottoposti a visite mediche periodiche. e’ modificato l’art. 15 del d.lgs. 345/99 per quanto concerne l’elenco delle mansioni, dei lavori e processi vietati per gli adolescenti. e’ sostituito l’articolo 16 che vieta l’applicazione, fino alla data del 20 ottobre 2000, delle disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 345/99.