- Emanante: Governo
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 94
- Data fonte: 22/04/2004
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38
Thesaurus: Disposizioni, Semplificazione amministrativa, Agricoltura
Abstract:
Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare il Governo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste, ai sensi dell’art. 20, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
In elenco le disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 288 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l’adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l’accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
l) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
ee) equiparare, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 4, del decreto legislativo n. 288 del 2001, gli enti e le associazioni alle società.