- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 106
- Data fonte: 09/05/1998
Abstract:
Con questo decreto legislativo vengono apportate alcune modifiche alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 avente ad oggetto le disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, viene aggiunto l’articolo 12-bis dopo l’articolo 12 del decreto del presidente della repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 relativamente al trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 1 – disposizione transitoria
1 .
Nell’art. 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: <
Art. 2 – Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto
1 .
Dopo l’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, e’ inserito il seguente:
- <
2 .
Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l’informativa di cui all’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s’intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 e’ validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.>>.
Art. 3 – Entrata in vigore
1 .
Le disposizioni del presente Decreto Legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.