
- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Data fonte: 23/10/1999
Thesaurus: Istruzione, Istruzione universitaria, Educazione
Art. 1 – Definizioni
1 .
Ai sensi del presente decreto si intendono:
Art. 2 – Istituzione delle facolta’ e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie
Le universita’ interessate possono istituire le facolta’ o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di piu’ facolta’ – in relazione prioritariamente con la trasformazione degli isef pareggiati – in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalita’ specificati nel presente decreto.
2 .
Le risorse finanziarie finalizzate all’istituzione delle facolta’ e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dall’art. 8, comma 8, del Decreto Legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo.
3 .
Tenuto conto di quanto indicato all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 178 del 1998 e della necessaria programmazione sul territorio dell’offerta formativa, a decorrere dall’anno accademico 1999-2000 le facolta’ e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell’ambito territoriale delle universita’ dove sono dislocati gli attuali isef pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l’ateneo interessato.
Art. 3 – Criteri per la programmazione dell’istituzione delle facolta’ e dei corsi
1 .
Art. 4 – Procedure, tempi e modalita’ per la istituzione
Le proposte e la programmazione delle iniziative sono effettuate in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Le universita’ interessate presentano al Ministro le proposte di istituzione di facolta’ e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in duplice copia entro il 28 febbraio 1999.
2.
2. Le proposte devono contenere un dettagliato progetto che specifichi:
A) le iniziative da istituire ed attivare (facolta’, corso di laurea, corso di diploma), con l’indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 178 del 1998, nonche’ la specificazione delle modalita’ di selezione per l’accesso a numero programmato, in relazione all’effettiva disponibilita’ di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive e previo accertamento dell’idoneita’ fisica per le attivita’ disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo;
B) le facolta’, i dipartimenti e le eventuali altre strutture didattiche e scientifiche che concorrono alla realizzazione delle iniziative, con allegate le relative deliberazioni degli organi competenti;
C) l’anno accademico a decorrere dal quale si prevede l’attivazione del primo anno di corso. Al fine di garantire la qualificazione del percorso formativo, l’attivazione dei restanti anni di corso previsti dal nuovo ordinamento avviene gradualmente negli anni accademici successivi al primo;
D) il collegamento o meno con un isef pareggiato avente sede principale o distaccata nel territorio dell’universita’ e, in caso positivo, lo schema di convenzione con lo stesso istituto per l’utilizzo delle strutture e del personale, nonche’ per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori;
E) la valutazione della domanda di formazione, eventualmente articolata per i corsi di laurea e di diploma, collegata al bacino territoriale di utenza di riferimento;
F) le strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui si avvale l’universita’, con la specificazione degli atti che ne garantiscono l’utilizzazione
G) la disponibilita’ di personale docente e tecnico-amministrativo. Deve, altresi’, risultare l’interesse del personale docente universitario, del quale va specificato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, ad essere utilizzato presso la nuova facolta’ o a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche o ad accettare l’affidamento di un insegnamento qualora si proceda all’istituzione di un nuovo corso di laurea nell’ambito di una facolta’ esistente. Per il personale docente non universitario, di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 178 del 1998, va documentata la disponibilita’ a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche;
H) il piano finanziario per l’attivazione delle iniziative di cui alla lettera a), con l’indicazione delle risorse disponibili e di quelle che saranno acquisite con le entrate relative alle tasse degli studenti e con altre eventuali fonti di finanziamento; & &i) i termini entro i quali provvederanno a dotarsi dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3, risultanti nel richiamato parere dell’osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
3.
Le valutazioni e le indicazioni di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h), sono effettuate con riferimento ad un periodo di anni pari alla durata legale dei corsi di studi previsti.
4.
Le proposte sono corredate da una relazione tecnica predisposta dal nucleo di valutazione interno dell’universita’, che ne valuta la congruita’ con riguardo agli obiettivi generali dell’ateneo e alle risorse disponibili.
5.
Le istanze riguardanti iniziative non connesse alla trasformazione degli isef contengono l’eventuale indicazione di personale, in servizio presso gli attuali istituti, interessato al mantenimento in servizio presso l’universita’ proponente e sono corredate del parere motivato del competente comitato regionale di coordinamento.
6.
6. Le proposte e la relativa documentazione sono tempestivamente trasmesse a cura del competente ufficio del Ministero all’osservatorio che predispone, entro quaranta giorni dal ricevimento, una relazione tecnica con riguardo alla congruita’ tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonche’ con riferimento ai criteri di cui all’art. 3. Ai fini di tale valutazione l’osservatorio puo’ acquisire ulteriori elementi informativi anche mediante verifiche presso le sedi interessate.
7.
7. Il Ministro, sulla base della relazione tecnica dell’osservatorio, autorizza con uno o piu’ decreti l’istituzione delle facolta’ e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie entro i successivi trenta giorni.
Art. 5 – Norme transitorie e finalie
Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell’ambito di una specifica facolta’ di scienze motorie con il concorso di altre facolta’ e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in Scienze motorie nell’ambito di facolta’ diversa e’ comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell’allegato al Decreto Legislativo n. 178 del 1998. Possono essere, altresi’, attivati corsi di laurea e di diploma con il concorso di una o piu’ universita’, anche in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF.
2.
Gli atenei che hanno richiesto l’istituzione della facolta’ di scienze motorie, nel caso in cui l’opzione dei docenti universitari prevista dall’art. 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 178 del 1998 non permetta l’immediata istituzione della facolta’, provvedono alla Costituzione di un comitato tecnico composto da cinque membri, in analogia a quanto previsto per l’Istituto universitario di scienze motorie di Roma dal comma 3 dell’art. 4 del predetto decreto. Gli atenei richiedenti l’istituzione di facolta’ o di corsi di laurea e di diploma nell’ambito della trasformazione degli ISEF esistenti possono, altresi’, prevedere la Costituzione di un comitato misto con rappresentanti dell’ISEF interessato, con il fine di assicurare il coordinamento delle attivita’ di Comune interesse, la trasformazione dell’Istituto e il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
3.
Gli incarichi conferiti ai componenti degli organi direttivi e collegiali degli ISEF sono prorogati fino alla cessazione del pareggiamento prevista dall’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
4.
In deroga alle norme sulla programmazione del sistema universitario di cui all’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 , e al fine di garantire una adeguata offerta didattica sul territorio, non possono essere istituite altre facolta’ e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie per il periodo di vigenza della programmazione triennale 1998-2000.
5.
Gli atenei disciplinano l’accesso ai corsi di laurea e di diploma degli studenti iscritti agli ISEF con gradualita’, in relazione all’attivazione degli anni di corso.
6.
Le universita’ interessate, per dare attuazione al disposto dell’art. 8, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 178 del 1998, possono prevedere l’immediata attivazione di specifici corsi, finalizzati al conseguimento della laurea da parte dei diplomati ISEF, ad accesso programmato in relazione alla capacita’ delle singole strutture e al numero complessivo degli studenti iscritti ai corsi ordinari.