Decreto Ministeriale 15 Marzo 1999, n. 137

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 114
  • Data fonte: 18/05/1999
Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

Abstract:

Il presente decreto adotta il regolamento avente ad oggettto l’individuazione della figura professionale dell’igienista dentale e ne definisce il profilo. stabilisce inoltre che il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione ed, in ultimo, che con decreto del ministro della sanita’ di concerto con il ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica verranno individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Art. 1

1 .

E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.

2 .

L’igienista dentale:

  • Svolge attivita’ di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell’ambito del sistema sanitario pubblico;
  • Collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici;
  • Provvede all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
  • Provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici;
  • Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

3 .

L’igienista dentale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.

Art. 2

1 .

Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

Art. 3

1 .

Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.