- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 114
- Data fonte: 18/05/1999
Abstract:
Il presente decreto adotta il regolamento avente ad oggettto l’individuazione della figura professionale dell’igienista dentale e ne definisce il profilo. stabilisce inoltre che il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione ed, in ultimo, che con decreto del ministro della sanita’ di concerto con il ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica verranno individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Art. 1
1 .
E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.
2 .
L’igienista dentale:
- Svolge attivita’ di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell’ambito del sistema sanitario pubblico;
- Collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici;
- Provvede all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
- Provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici;
- Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3 .
L’igienista dentale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.
Art. 2
1 .
Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 3
1 .
Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.